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Normativa nazionale

ot tobre 2017

Commercio estero

11. Codice “Natura” da utilizzare per acquisti da contribuenti in regime agevolato

Quesito

Quale codice “Natura” va riportato per le fatture ricevute da contribuenti che si sono avvalsi dei regimi agevolati, di cui

all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011 (regime fiscale di vantaggio) e di cui all’articolo 1, commi da 54

a 89, delle legge 190/2014 (regime forfetario)?

Risposta

I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati citati nel quesito vanno compilati indi-

cando il codice natura “N2”.

Articolo 89.3 del Reg. Ue 952/2013 (Cdu) - Autorizzazione

per la costituzione di una garanzia globale a favore di persona diversa

da quella a cui è richiesta - Precisazioni

COMUNICAZIONE dell’Agenzia delle Dogane del 22 agosto 2017.

Articolo 89.3 del reg. Ue 952/2013 (Cdu).

Autorizzazione per la costituzione di una garanzia globale a favore di persona diversa da quella a cui è richie-

sta. Precisazioni.

L’art.89.3 Cdu esplicitamente prevede che l’autorità doganale può “permettere che la garanzia sia costituita da una

persona diversa da quella a cui è richiesta” - cioè da una “persona terza”. Nulla osta pertanto, in via di principio, alla

accettazione da parte degli uffici delle Dogane di domande di autorizzazione alla garanzia globale da parte di una “perso-

na terza”.

In tale circostanza, premesso che la posizione doganale/funzione della “persona diversa da quella a cui è richie-

sta” la garanzia non va confusa con quella del “rappresentante” in dogana

(

1

),

si evidenzia che nella domanda di autoriz-

zazione alla garanzia globale presentata dalla “persona terza”:

• deve essere dichiarato

(

2

)

che la stessa viene presentata da “persona diversa dalla persona a cui è richiesta” la garanzia;

• deve essere allegato un documento che attesti l’accordo a tale interposizione da parte dei soggetti titolari delle autoriz-

zazioni ai regimi/procedure interessate (debitori doganali);

• devono essere chiaramente indicati i regimi/procedure interessati da tale particolare autorizzazione ed i corrispondenti

importi di riferimento

(

3

)

.

Accertata la presenza degli elementi di cui sopra, l’ufficio delle Dogane competente in relazione alla “persona

terza”, procederà nei confronti del richiedente l’autorizzazione alla garanzia globale - quindi della “persona terza” - all’ana-

lisi dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione alla garanzia globale

(

4

)

.

Appare opportuno sottolineare che la “persona terza” pur non essendo il “debitore” ai sensi degli articoli 77.3 e

81.3 del Cdu, dal momento in cui acquisisce la titolarità dell’autorizzazione alla garanzia globale diviene finanziariamente

obbligato nei confronti dell’autorità doganale al pagamento del debito doganale del “debitore” nei limiti dell’importo di riferi-

mento definito nell’autorizzazione.

Conseguentemente, qualora sorga il debito doganale, il pagamento dello stesso va contemporaneamente chiesto

al titolare dell’autorizzazione al regime/procedura

(

5

)

in quanto debitore, alla “persona terza” in quanto finanziariamente