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dicembre 2017

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

8

Leggi decreti circolari

(

9

) Da ultimo, si veda la circolare Inail 21 settembre 2016, n. 10, nonché quelle citate nel quadro normativo della predetta circolare.

(

10

) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(

11

) Atti e documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione d’infortunio.

(

12

) Decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183.

(

13

) Articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive

modificazioni.

(

14

) Il modulo di richiesta è disponibile sul portale Inail al percorso di navigazione “Atti e documenti” > Moduli e modelli > Altri moduli >

Abilitazione ai servizi online.

(

15

) Confronta circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10, relativa anche alle nuove modalità di assolvimento dell’obbligo previsto a carico del lavo-

ratore ai sensi dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(

16

) Confronta circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10.

Fondo di integrazione salariale e determinazione del tetto aziendale

per l’erogazione delle prestazioni

L’Inps, con messaggio n. 3617 del 20 settembre 2017, sottolineando che gli interventi a carico del Fondo di integra-

zione salariale sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite, non

potendo gli stessi erogare prestazioni in carenza di disponibilità, precisa che in caso di aziende interessate da operazioni

societarie, la contribuzione dovuta dall’azienda cedente per i lavoratori transitati nell’azienda istante è computata ai fini del

tetto aziendale esclusivamente nelle ipotesi di fusioni/incorporazioni totali, ossia nelle ipotesi in cui l’azienda istante abbia

acquisito la totalità dei lavoratori dell’azienda cedente.

MESSAGGIO Inps n. 3617 del 20.9.2017.

Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e seguenti del Dlgs 148/2015 –

Determinazione del cosiddetto tetto aziendale ai fini dell’erogazione delle prestazioni.

1. Premessa

I Fondi di solidarietà bilaterali hanno la preminente finalità di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro in

favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina della cassa inte-

grazione guadagni sia ordinaria che straordinaria. Possono, inoltre, erogare ulteriori prestazioni a sostegno del reddito integra-

tive delle tutele pubbliche assicurate in caso di cessazione del rapporto di lavoro (es. assegno emergenziale) o in caso di

sospensione dell’attività lavorativa ovvero contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione

personale.

Tutti gli interventi a carico dei fondi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti

delle risorse acquisite, non potendo gli stessi erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Al fine di garantire un’equa distribuzione delle risorse, i regolamenti istitutivi dei fondi di solidarietà del credito, del credi-

to cooperativo, del trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano-Alto Adige, degli assicurativi, di Solimare e del fondo di integra-

zione salariale prevedono il meccanismo del cosiddetto tetto aziendale, in base al quale ciascun datore di lavoro può accede-

re alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale e, per alcuni fondi, tenendo conto

delle prestazioni già deliberate e degli oneri di gestione e amministrazione del fondo stesso, secondo i criteri di proporzionalità

di seguito esposti: