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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

apr i le 2017

4. L’Inps riconosce gli incentivi ai datori di lavoro identificati dal successivo articolo 2 nel limite complessivo di spesa

pari a euro 200.000.000,00, nell’ambito del territorio nazionale, ad esclusione della Provincia autonoma di Bolzano.

Articolo 2

Destinatari dell’incentivo

1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani registrati al “Programma operativo nazionale

iniziativa occupazione giovani”, spetta un incentivo il cui importo è definito dall’articolo 4 del presente decreto.

2. Sono ammessi al “Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani” i giovani di età compresa tra i 16

e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), che non siano inseriti in un percor-

so di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del regolamento (Ue) 1304/13, e che risultano essere

disoccupati, ai sensi dell’art. 19 del Dlgs n. 150/2015 e successive modifiche e integrazioni.

3. Qualora, al momento dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo di cui all’articolo 9, comma 1, il giovane non

sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesio-

ne ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei suc-

cessivi 15 giorni, alla presa in carico. Decorsi inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla presa in carico centra-

lizzata acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l’obbligo della regione com-

petente di verificare, su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.

4. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 nei limiti delle dispo-

nibilità finanziarie di cui all’articolo 1, comma 3.

Articolo 3

Tipologie contrattuali incentivate

1. L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani di cui all’articolo 2 con una delle seguenti tipolo-

gie contrattuali:

a. contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

b. contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere;

c. contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo

pari o superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del presente decreto.

2. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.

3. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di

lavoro subordinato.

4. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico e accessorio.

Articolo 4

Importo dell’incentivo

1. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), l’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a

carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 8.060 euro annui per gio-

vane assunto.

2. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), l’importo dell’incentivo è pari al 50% della contribuzione previden-

ziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 4.030 euro annui

per giovane assunto.

3. I giovani di cui al comma 1 devono essere ammessi al “Programma operativo nazionale iniziativa occupazione gio-

vani”.

4. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

5. Per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riconosciuto l’importo previsto per il rapporto a

tempo indeterminato.