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dicembre 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

Con un apposito decreto il ministero del Lavoro potrà peraltro indicare “modalità applicative della disposizione (…)

nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”; nelle more della sua adozione si

rappresentano di seguito le modalità, condivise con predetto il ministero, per adempiere ai nuovi obblighi di legge.

Va anzitutto evidenziato che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei

confronti dell’Inps (v. ministero Lavoro nota 25 giugno 2015, n. 3337 e Inps circ. n. 149/2015).

Il committente dovrà inoltre, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla com-

petente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed indicati in allegato. Le e-mail dovran-

no essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro

accessorio sopra indicati.

Quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno ripor-

tati anche nell’oggetto della e-mail.

Si rappresenta inoltre che dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni

già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferi-

scono.

Al fine di informare i committenti sulle modalità di adempimento dei nuovi obblighi nonché sulla opportunità di con-

servare copia delle e-mail trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo, le Direzioni

del lavoro potranno organizzare appositi incontri divulgativi con associazioni datoriali e ordini professionali, anche ai sensi

dell’art. 8 del Dlgs n. 124/2004.

La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da

euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, Dlgs

n. 81/2015), senza peraltro la possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all’art. 13 del Dlgs n. 124/2004. Vale la

pena inoltre ricordare che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’Inps,

comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

Il personale ispettivo terrà invece in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi,

l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del Dlgs n. 185/2016 e la presente circolare.

Si fa riserva comunque di fornire ulteriori indicazioni sulla disciplina sanzionatoria dopo un primo monitoraggio sulla

applicazione delle nuove disposizioni.

Con il citato decreto ministeriale, al termine quindi della creazione di una infrastruttura tecnologica in grado di sem-

plificare il più possibile i nuovi obblighi di comunicazione, sarà inoltre possibile definire l’utilizzo del sistema di comunicazio-

ne tramite sms ovvero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

Elenco indirizzi e-mail dove trasmettere le comunicazioni

Voucher.Alessandria@ispettorato.gov.it Voucher.Ancona@ispettorato.gov.it Voucher.Aosta@ispettorato.gov.it Voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it Voucher.AscoliPiceno@ispettorato.gov.it Voucher.Asti@ispettorato.gov.it Voucher.Avellino@ispettorato.gov.it Voucher.Bari@ispettorato.gov.it Voucher.Basilicata@ispettorato.gov.it Voucher.Belluno@ispettorato.gov.it Voucher.Benevento@ispettorato.gov.it