apr i le 2016
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
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Leggi decreti circolari
Al riguardo, il ministero del Lavoro, con circolare n. 12 del 4 marzo 2016, fornisce chiarimenti sulla nuova procedura e
precisa che:
• riguarda tutti i lavoratori subordinati del settore privato e si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016;
• non si applica in caso di recesso durante il periodo di prova e nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali presentate
dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che
dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente;
• dovrà essere utilizzata dal lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, in caso di revoca delle
dimissioni o della risoluzione consensuale;
• si articola in tre macro fasi:
a) accesso al sistema da parte del lavoratore: il lavoratore deve munirsi di Pin Inps e delle credenziali di accesso al portale
Cliclavoro;
b) compilazione del modello: il modello dovrà essere compilato on line tramite il portale
lavoro.gov.it.;
c) invio del modello: il modello verrà trasmesso dal sistema informatico all'indirizzo di posta elettronica (anche certificata)
del datore di lavoro e alla Dtl competente.
I lavoratori potranno anche rivolgersi ai patronati, alle organizzazioni sindacali, agli enti bilaterali ed alle commissioni di
certificazione disponibili ad effettuare tale servizio.
Dal campo di applicazione della procedura illustrata sono escluse le dimissioni e le risoluzioni consensuali intervenute
nelle sedi conciliative (Commissione di conciliazione Ebiter Milano).
Il ministero, al fine di garantire un supporto agli utenti nella fase di avvio della nuova procedura, ha attivato una casella
di posta elettronica
dimissionivolontarie@lavoro.gov.it, a cui potranno essere indirizzati i quesiti inerenti la procedura.
DECRETO del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro.
Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Visto l'art. 1, comma 6, lettera g), della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
decreta
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di
lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del decreto
legislativo n. 151 del 2015.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «modulo»: il modello con il quale il lavoratore manifesta la volontà di recedere dal contratto di lavoro per dimissioni o risolu-
zione consensuale o di revocare tale volontà;
b) «soggetti abilitati»: i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli arti-
coli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che possono trasmettere il modulo per
conto del lavoratore;