Legale
Da un punto di vista di tecnica legislativa, il Dlgs 192/2012 in oggetto apporta significative modifiche alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 che, a sua volta, dava attuazione alla precedente direttiva 2000/35/Ce
(
ormai sostituita dalla richiamata direttiva 2011/7/Ue).
Qui di seguito, si illustrano le principali novità.
Ambito dʼapplicazione
Le disposizioni in esame si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commer-
ciale, ad esclusione dei:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure di ristrutturazione del debito;
b) i pagamenti esercenti a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Viene fatto osservare che dal Dlgs 231/2002, sono state escluse dallʼambito dʼapplicazione anche le procedure di
ristrutturazione del debito (di recente introduzione), mentre è venuta meno lʼesclusione inerente le richieste di interessi inferiori
ad
5.
Definizioni
Unʼimportante precisazione è riportata nellʼambito delle definizioni laddove viene specificato che nella nozione di pubbli-
ca amministrazione rientrano:
-
le «amministrazioni aggiudicatrici» di cui allʼarticolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici), vale a dire le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli
organismi di diritto pubblico, nonché le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
-
ogni altro soggetto (dunque anche soggetti di diritto privato) tenuto al rispetto della disciplina di cui al medesimo Codice dei
contratti pubblici.
Viene specificato che per importo dovuto deve intendersi la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine
contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella
richiesta equivalente di pagamento.
Dal novero delle definizioni sparisce quella specifica relativa ai ritardi di pagamento, così come la definizione di prodotti
alimentari deteriorabili il cui regime di pagamento è attualmente disciplinato dallʼart. 62 Dl 1/2012.
Sotto questo profilo, non è chiaro al momento se, dal 1 gennaio 2013, data dalla quale si applicherà la disciplina sui ter-
mini di pagamento contenuta nel provvedimento qui commentato, questa sostituirà, relativamente alle cessioni dei prodotti agri-
coli e alimentari, quella contenuta nel comma 3 dellʼart. 62 del Dl 1/2012.
Si potrà, a tale proposito, tornare sullʼargomento non appena sarà possibile fornire indicazioni ragionevolmente
attendibili.
Termini di pagamento
Le nuove disposizioni in materia di termini di pagamento prevedono un regime differenziato a seconda che si riferisca-
no a transazioni commerciali tra imprese, ovvero transazioni tra Pa ed imprese.
l termine legale di pagamento del corrispettivo, decorso il quale (dal giorno successivo) scattano automaticamente gli
interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, corrisponde a 30 giorni, che decorrono dalla
data:
-
di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (eventuali richieste di integrazione o
modifica formali di detti documenti non hanno effetto sulla decorrenza del termine);
-
di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richie-
sta equivalente di pagamento, ovvero, qualora tale data sia anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione
dei servizi;
-
dellʼaccettazione o della verifica, eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dellʼaccertamento della conformità
della merce o dei servizi, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta di pagamento in epoca non successiva a tale data.
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