Legale
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In primo piano
Leggi e provvedimenti
In conclusione, per gli alcolici ed i superalcolici, il termine di pagamento, rimarrà di 60 giorni dal momento della conse-
gna o del ritiro dei beni.
Resta ovviamente, la possibilità che attraverso successivi atti interpretativi (circolari, note o altri strumenti) possano
giungere indicazioni diverse per gli interessi.
Ai contratti che li riguardano, si applicheranno, invece, gli obblighi inerenti la forma scritta e gli elementi essenziali di cui
allʼart. 62, comma 1, nonché il divieto di porre in essere le condotte commerciali sleali di cui allʼart. 62, comma 2, così come
previsto per la generalità dei prodotti agricoli e alimentari.
Entrata in vigore – Articolo 8
Il decreto attuativo distingue due categorie di contratti: quelli “stipulati a decorrere dal 24 ottobre”, e quelli che, a tale
data, sono “già in essere”.
I primi dovranno rispettare fin da subito tutti gli obblighi previsti dalla nuova disciplina.
Per i secondi, invece, è previsto un doppio regime. Per quanto riguarda i requisiti di cui al comma 1 dellʼart. 62 e cioè la
forma scritta e lʼindicazione di tutti gli elementi essenziali a pena di nullità, i contratti dovranno essere adeguati entro il 31
dicembre 2012; relativamente, invece, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dellʼart. 62, e cioè quelle riguardanti le condotte
commerciali sleali e i termini di pagamento, le disposizioni si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 otto-
bre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali.
Pertanto, a prescindere da quando sia stato stipulato il contratto, i nuovi termini di pagamento e il regime degli interessi
di mora, così come fissati dallʼart. 62, si dovrebbero applicare a tutti i contratti le cui fatture sono state emesse a partire dal 24
ottobre 2012.
Il testo del decreto con l'Allegato A (Elenco delle pratiche commerciali sleali - Rapporti verticali nella filiera alimentare:
Principi di buone prassi) è disponibile presso la segreteria della Direzione Legale.
DISCIPLINA DEL COMMERCIO
Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
Dlgs n. 192 del 9.11.2012
Nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192
contenente “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/Ue relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novem-
bre 2011, n. 180”.
Le disposizioni di cui al cennato decreto legislativo si applicano, ai sensi dellʼart. 3 del medesimo decreto, alle transa-
zioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.