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Tregua fiscale – Ulteriori chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 20 marzo 2023

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 6 del 20 marzo 2023, recante:” Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale” – Ulteriori chiarimenti interpretativi”.

Con la circolare in esame l’Agenzia delle entrate ha fornito, secondo lo schema domanda-risposta e per argomenti, ulteriori chiarimenti sulla cd. “tregua fiscale” introdotta dalla legge di bilancio 2023 (L. n.197/2022).

Di seguito, si riporta una sintesi degli approfondimenti più rilevanti, rinviando per un esame completo al seguente link

Regolarizzazione delle irregolarità formali

In materia di IVA, sono considerati formali e, quindi, sanabili:

  • l’invio delle fatture elettroniche allo SdI oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell’imposta;
  • l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta;
  • l’errata indicazione del codice “natura”, invece, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, rappresenta una violazione meramente formale.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Non rientra nel ravvedimento speciale l’esercizio dell’opzione per la proroga del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati.

Per la dichiarazione integrativa, nell’ipotesi di ripetute integrazioni dichiarative, successive alla dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per la verifica del rispetto dei termini per l’emendabilità, è necessario integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto delle modifiche/integrazioni, a favore o a sfavore, intervenute medio tempore.

Rientrano nel ravvedimento speciale le violazioni accertabili mediante l’accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria (art. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973), purché non già contestate.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Gli atti derivanti dai controlli formali (art. 36-ter, D.P.R.  n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza; tuttavia, gli stessi possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.

Inoltre, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

La trattazione dell’udienza preclude la possibilità di formalizzare la rinuncia agevolata del giudizio tributario pendente in Cassazione.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

Qualora al 1° gennaio 2023 sia decorso il termine per il pagamento di una o più rate, nonché quello per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione.

In tal caso, la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare del debito residuo, in difetto della quale si applica l’articolo 15-ter, D.P.R. n. 602/1973 relativo agli inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Nel caso, invece, di omesso o carente versamento di una rata entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 1° gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022

Sono ricompresi nella definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.

Sui rapporti con le precedenti definizioni, nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito.

 In caso di adesione alla “rottamazione-quater” per carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione-ter”, è necessario indicare il numero identificativo della cartella di pagamento.

Possono essere oggetto della “rottamazione-quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti “rottamazioni”, anche nell’ipotesi di inefficacia della precedente “rottamazione” in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione.


22/03/23