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Tregua fiscale - Definizione agevolata delle violazioni formali - Disposizioni attuative – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023

Con riferimento alla definizione agevolata delle violazioni formali (art. 1, co. 166-173, L. n. 197/2022, legga di bilancio 2023) l’Agenzia delle entrate, oltre alla circolare n. 2 del 27  gennaio 2023, ha emanato il provvedimento del 30 gennaio 2023 che fissa le regole operative e l’ambito di applicazione delle suddette disposizioni normative.

Di seguito si evidenzia il contenuto del provvedimento in esame.

Poiché nella citata circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/2023 è stato riportato un elenco abbastanza esaustivo delle violazioni sanabili, il provvedimento in esame ricorda che le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Se si tratta di violazioni “meramente formali” essendo queste non punibili, non rientrano nella definizione per mancanza dell’aspetto sanzionatorio.

Violazioni escluse

Sono escluse dalla definizione agevolata:

  1. le violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da quelli di cui sopra;
  2. le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023);
  3. le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
  4. gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (“voluntary disclosure”), compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

Non è possibile fruire della sanatoria per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

L’esclusione rileva sia con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW del modello Redditi) che per le violazioni in materia di IVIE e di IVAFE.

Perfezionamento della definizione agevolata

La regolarizzazione si perfeziona con:

  1. il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali;
  2. la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Per il versamento valgono le seguenti istruzioni operative:

  • il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024;
  • è possibile anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023;
  • se le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse;
  • per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento dell’importo dovuto regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24;
  • quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell’importo di 200 euro.

Il mancato perfezionamento della regolarizzazione non dà diritto alla restituzione di quanto versato.

Inoltre, il perfezionamento della regolarizzazione non comporta la restituzione di somme a qualunque titolo versate per violazioni formali, salvo che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela.

Rimozione delle irregolarità o omissioni

La rimozione delle irregolarità od omissioni deve avvenire entro il 31 marzo 2024.

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti istruzioni:

  • qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni;
  • la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato;
  • l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica, comunque, gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse,
  • la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale; nelle motivazioni al provvedimento in esame, come esempio, l’Agenzia delle Entrate riporta gli errori nell’applicazione del reverse charge (si richiamano i soli commi 9-bis.1 e 9-bis.2 dell’art. 6, D. Lgs. n. 471/1997, quindi in caso di omesso reverse charge sembra necessaria la materiale regolarizzazione della violazione).

01/02/23