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Start-up innovative: preclusa la distribuzione di utili anche in caso di contratti di associazione in partecipazione

Come noto, l'impresa start up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (art. 25, co. 2, D.L. n. 179/2012).

La start up innovativa deve possedere alcuni requisiti cumulativi e alternativi.

Fra i requisiti cumulativi, la start up:

  • non distribuisce e non ha distribuiti utili (art. 25, D.L. n. 179/2012).

La fattispecie in esame riguarda la sussistenza di tale requisito in caso di stipula da parte della start-up, in qualità di associante, di un contratto di associazione in partecipazione con determinati investitori, ai fini della realizzazione di uno specifico progetto.

Con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce ad un altro soggetto, l'associato, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2549 c.c.).

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che in ragione del relativo regime di tassazione ove la start-up innovativa procedesse a corrispondere utili all'associato in partecipazione perderebbe i requisiti previsti dalla disciplina in esame, secondo cui la start-up non distribuisce, e non ha distribuito, utili.

Tale conclusione è avvalorata dall'essere il divieto di distribuzione di utili finalizzato a favorire l'investimento degli stessi per la crescita della start-up innovativa; ove si procedesse a remunerare l'associato in partecipazione con tali utili verrebbe meno il comportamento virtuoso che la norma agevolativa intende premiare con le corrispondenti agevolazioni fiscali (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 334 del 21 giugno 2022).


23/06/22