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“Rottamazione-quater”: disponibile l’applicativo per inviare la domanda

Come noto, la legge di bilancio 2023 (art. 231 – 251, L. n. 197/2022) ha previsto la cd. “rottamazione-quater”, che prevede lo stralcio tutti gli interessi compresi nei carichi (interessi da ritardata iscrizione a ruolo), le sanzioni amministrative, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione.

Rientrano nella rottamazione i carichi tributari e contributivi, affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se non fosse ancora stata notificata la cartella di pagamento.

Occorre considerare la consegna del ruolo, antecedente alla notifica della cartella di pagamento, o alla data di trasmissione del flusso di carico, successivo alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS.

Entro il 30 aprile 2023 va trasmessa la domanda di rottamazione con cui si indica il numero di rate in cui si intende pagare il debito (massimo 18) e ci si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti.

Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati in seguito allo stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro; sono indicate le scadenze delle singole rate;

Entro il 31 luglio 2023, vanno pagati tutti gli importi o la prima rata.

In data 20 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione l’applicativo per presentare la suddetta domanda di rottamazione dei ruoli.

Il suddetto applicativo è utilizzabile anche da chi non è in possesso della c.d. identità digitale (SPID, CIE).

Oltre alle modalità e al servizio per la presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla nuova Definizione agevolata.

Come presentare la domanda

I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso.

Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.

È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.

È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata.

Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore.

Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.

A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente.

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.


23/01/23