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Rinuncia a crediti relativi a canoni scaduti per contratto di affitto d'azienda - Restrizioni anti-Covid-19 – Diminuzioni di ricavi

L’Agenzia delle entrate ha esaminato la corretta qualificazione, ai fini IRES e IRAP, di una rinuncia a crediti relativi a canoni scaduti afferenti a un contratto di affitto d’azienda, rinegoziato per effetto delle restrizioni da COVID-19.

Nel caso in esame, le parti hanno proceduto alla rinegoziazione del canone di locazione, al fine di perequare lo squilibrio contrattuale venutosi a creare, a danno del conduttore, a causa della pandemia.

In particolare, con scrittura privata del 15 dicembre 2020, la società proprietaria ha disposto la remissione del debito della società conduttrice per l’importo corrispondente ai canoni di luglio e agosto 2020 e di una quota parte del canone di settembre 2020. Il conduttore, a sua volta, si impegnava a versare una somma in favore del proprietario entro dicembre 2021 e a non pretendere ulteriori agevolazioni per motivazioni similari.

A fronte della suddetta rinegoziazione, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, la società proprietaria ha considerato la rinuncia a credito quale minor ricavo, in conformità all’art. 2425-bis c.c. e al principio contabile OIC 12.

La società proprietaria ha chiesto se, ai fini della corretta determinazione del reddito imponibile, la predetta modifica contrattuale costituisca una “diminuzione di ricavi” o una “perdita su crediti”.

Con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate rileva che la rinegoziazione del contratto è stata originata dal danno subìto dal conduttore a causa della pandemia. In tale contesto, la rinuncia a determinati crediti disposta per far fronte alla sopravvenuta crisi, può essere assimilata a una modifica dell'originario contratto e non a una modifica unilaterale da parte della società proprietaria.

Il mancato incasso dei canoni di locazione ha comportato, quindi, una riduzione dei canoni stessi e, di conseguenza, dei ricavi.

Pertanto, la rinuncia a crediti relativi a canoni scaduti afferenti a un contratto di affitto d’azienda, rinegoziato per effetto delle restrizioni da COVID-19, deve essere qualificata come “diminuzione di ricavi” ai fini IRES (art. 85, TUIR), e ai fini IRAP (art. 5, D.lgs. n. 446/1997).

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 716/2021)


20/10/21