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Reverse charge nel settore elettronico ed energetico: facoltà di ciascuno Stato membro di rinnovo sino al 2026

Come noto, in merito all’ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore elettronico, il meccanismo del reverse charge si applica in relazione alle seguenti fattispecie:

  • cessioni di telefoni cellulari;
  • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/Ce;
  • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

La suddetta disciplina speciale riguarda le sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede quella del commercio al dettaglio dei prodotti.

Pertanto, l’IVA si applica secondo le modalità ordinarie per:

  • le cessioni effettuate dai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate (art. 22, D.P.R. n. 633/1972), eseguite in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante, i cui cessionari sono, di regola, utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi;
  • le cessioni effettuate da soggetti diversi da quelli sopra indicati, purché eseguano le operazioni direttamente nei confronti di cessionari-consumatori finali.

La direttiva Ue n. 890 del 3 giugno 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue dell’8 giugno 2022 (L 155/1) attribuisce a ciascuno Stato membro la facoltà di prorogare fino al 31 dicembre 2026 le disposizioni in materia di reverse charge riguardanti il settore elettronico ed energetico.

Pertanto, spetterà al legislatore nazionale valutare se estendere la disciplina prevista dall’art. 17, comma 6, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. n. 633/1972, attualmente limitata alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022.

Non è previsto un termine ultimo, invece, per l’efficacia delle disposizioni in tema di reverse charge relative alle cessioni di oro da investimento e di oro industriale, alle prestazioni di servizi nel settore dell’edilizia, alle cessioni di fabbricati con opzione per il regime di imponibilità, alle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, nonché di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Per queste ultime operazioni, il reverse charge è disciplinato dall’art. 199 della direttiva 2006/112/CE, il quale consente agli Stati membri di stabilire a regime che il debitore d’imposta sia il cessionario o committente.


09/06/22