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Regime IOSS - Chiarimenti

Si ricorda che l'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro

Con le risposte in esame, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regime IOSS per le vendite effettuate secondo il modello commerciale c.d. “dropshipping” nei confronti di consumatori residenti in Italia, sia nell'ipotesi in cui il cedente, piattaforma o fornitore diretto, aderisca al regime forfettario sia nell'ipotesi in cui lo stesso sia un ordinario soggetto passivo IVA.

Con riferimento alla disciplina relativa al ruolo delle piattaforme, l’art. 14bis della Direttiva IVA prevede che, se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la vendita abbia ricevuto e ceduto detti beni (c.d. ''fornitore presunto'').

L'impianto impositivo della vendita a distanza di un bene importato da un territorio terzo o da Paese terzo mediante la facilitazione di una piattaforma residente è, quindi, scomponibile in due diverse operazioni:

  1. l'operazione di acquisto del prodotto all'esterno dell'Unione Europea da parte della piattaforma; e
  2. la successiva rivendita dello stesso nei confronti dell'acquirente finale non soggetto passivo da parte della medesima piattaforma.

La prima operazione, tra il fornitore extra UE e la piattaforma, non verrà assoggettata ad imposta in quanto fuori campo IVA per difetto di territorialità essendo considerata alla stregua di una operazione senza trasporto.

La seconda, dall'interfaccia elettronica all'acquirente finale, sarà la cessione alla quale viene assegnato il trasporto e, pertanto, imponibile ad IVA da dichiarare e versare attraverso il portale dedicato.

L'introduzione del bene sul territorio unionale non verrà, pertanto, sottoposta ad imposizione in dogana posto che, fornito l'identificativo IOSS in quella sede, il pagamento dell'IVA verrà posticipato al tempo della dichiarazione IOSS relativa al periodo (entro la fine del mese successivo all'operazione).

È stato chiarito, inoltre, che anche qualora il soggetto si avvalga del regime forfetario, può aderire al regime IOSS al fine di dichiarare nel portale dedicato le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi in favore di acquirenti residenti in Italia.

I soggetti in regime forfetario:

  • effettuano importazioni di beni applicando le regole ordinariamente previste per tali operazioni;
  • non possono esercitare la rivalsa né fruire del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sulle importazioni che hanno effettuato.

Per quanto concerne le modalità di compilazione della dichiarazione IVA IOSS per le operazioni di vendita a distanza in cui l'Italia sia lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione, è stato confermato che le predette operazioni debbano essere distintamente indicate, suddivise per aliquota di riferimento, nella dichiarazione IVA IOSS da presentarsi, con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo cui la predetta dichiarazione si riferisce.

Ne consegue che l'IVA sulle operazioni in esame sarà dichiarata e versata tramite il portale IOSS anche nell'ipotesi in cui la società aderisca al regime ordinario.

(Risposte dell’Agenzia delle entrate n. 74 e 77 del 18 gennaio 2023)


20/01/23