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Omesso invio dei corrispettivi per errata installazione del registratore con sanzioni

Come noto, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte di tutti i soggetti passivi Iva esercenti commercio al minuto e attività equiparate è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2019 per gli operatori che, nel 2018, hanno avuto un volume d’affari complessivo superiore a 400 mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.

Nella fattispecie in esame, un soggetto, che svolge attività di parrucchiere e che adempie l’obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi  dal 2020, si è dotato di un registratore telematico.

In fase di installazione il tecnico incaricato ha abbinato all’apparecchio la partita IVA di un esercente diverso dal richiedente e questi non si è accorto dell’errore prima del mese di aprile 2021.

Il soggetto passivo, alla cui partita IVA era stato abbinato erroneamente il registratore telematico, ha provveduto a segnalare la situazione sul portale Fatture e Corrispettivi, indicando l’errore con riferimento a ogni singolo corrispettivo ma, pur essendosi attivato dopo aver riscontrato il problema, ha utilizzato per oltre un anno un registratore telematico che effettuava rilevazioni e invii di dati non corretti, senza vigilare sulle trasmissioni effettuate e sul funzionamento dell’apparecchio.

I dati dei corrispettivi giornalieri si considerano non memorizzati e non trasmessi qualora gli stessi siano stati rilevati e inviati mediante un registratore telematico che, a causa di un errore commesso dal tecnico in fase di installazione, risulta associato a una partita IVA diversa da quella del soggetto tenuto all’adempimento.

L’esercente avrebbe potuto avvedersi facilmente dell’errore già al momento della messa in servizio del registratore, infatti, al termine della fase di attivazione dell’apparecchio, viene messo a disposizione del soggetto passivo un QRCODE, che contiene l’ indirizzamento a una pagina web del sito dell’Agenzia delle Entrate all’interno della quale è possibile verificare i dati identificativi del registratore e dell’esercente.

Di conseguenza si applicano le sanzioni previste pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o non trasmesso, con un minimo di 500 euro per ciascuna operazione, ferma restando la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso (art. 6, c. 2-bis e 3, D.Lgs. n. 471/97).

L’Agenzia delle entrate, accertata la buona fede del contribuente, può comunque valutare la presenza dei presupposti per applicare gli istituti che consentono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione dell’effettiva gravità della condotta (art. 6, c. 1, 7 e 12, D.Lgs. n. 472/97).

Per il profilo reddituale, i corrispettivi memorizzati dal registratore devono essere computati nella dichiarazione dei redditi dall’esercente.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 737 del 19 ottobre 2021)


22/10/21