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Nuovo tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2023

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1284 c.c., il Ministero del tesoro, con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

A tale proposito, sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022 è stato pubblicato il D.M. del 13 dicembre 2022, che ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c. è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Si segnala che il suddetto tasso d’interesse legale è valido per la determinazione degli interessi dovuti dal contribuente per la regolarizzazione, tramite l’istituto del ravvedimento operoso, delle omissioni e/o delle irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi in materia fiscale.


19/12/22