• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Nomina rappresentante fiscale in Italia: è sufficiente lettera firmata e annotata in Agenzia delle entrate

In merito alla nomina del rappresentante fiscale in Italia di una ditta, l’Agenzia delle entrate precisa quanto segue:

  • il soggetto non residente, comunitario o non, che effettua nel nostro Paese operazioni rilevanti ai fini Iva, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i propri diritti direttamente, se residente in uno Stato Ue oppure in un Paese terzo con cui esistono accordi di reciprocità, oppure nominare un rappresentante fiscale residente in Italia;
  • gli operatori Iva del Regno Unito, nonostante la Gran Bretagna non faccia più parte dell’Unione europea, possono continuare a mantenere la propria identificazione diretta Iva in Italia o aprirne senza che sia necessario nominare un rappresentante fiscale,
  • deriva per il rappresentante una responsabilità in solido, nei confronti del Fisco, con il soggetto rappresentato. Per questo il rapporto fiduciario trai i due è riconducibile a un mandato con rappresentanza che deve essere ufficializzato per mezzo di un atto formale, predisposto prima o contestualmente alla presentazione dei modelli AA7/10 o AA9/12 di inizio attività. Gli atti ammessi sono: atto pubblico, scrittura privata registrata o lettera annotata presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate. In aggiunta a questi, la nomina può avvenire attraverso un atto autenticato da un notaio estero aderente alla Convenzione dell'Aja e munito di “Apostille”, oppure legalizzato dal console italiano all'estero,
  • la nomina del rappresentante fiscale può avvenire tramite lettera redatta in carta libera, che deve essere presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate contestualmente alla richiesta di attribuzione del numero di partita Iva.
  • In essa devono essere indicati i dati identificativi della società estera rappresentata e del rappresentante italiano. La nomina deve essere sottoscritta davanti al funzionario dell'ufficio dal soggetto con potere di firma per la società estera e dal soggetto che eventualmente abbia ricevuto potere di firma per conto del rappresentante italiano. Il potere di firma per il soggetto extra-Ue deve essere provato con certificazione del Tribunale o una procura notarile. Contestualmente l’ufficio annota la nomina nell’apposito registro e rilascia all’interessato l’attestazione di avvenuta annotazione. In caso contrario la nomina è considerata non effettuata e non tardiva;
  • un soggetto passivo può rappresentare più operatori esteri e, quindi, può essere intestatario di più numeri di partite Iva, avendo cura di tenere distinta, tramite contabilità separata, ciascuna posizione ai fini dell’imposta, compresa la propria. Viceversa, come specificato nelle istruzioni del modello per l’apertura della partita Iva (modello AA7/10), il soggetto estero non può avere più di un rappresentante fiscale in Italia né essere, contemporaneamente, identificato direttamente ai fini IVA;
  • per la compilazione della dichiarazione di inizio attività, deve essere presentato il modello AA7/10 se il rappresentato è una società, il Modello AA9/12 se il rappresentato è una persona fisica, indicando il codice “1”,“Dichiarazione di inizio attività con attribuzione del codice fiscale”. Il codice deve essere assegnato, infatti, alla società non residente per l’inizio attività nel territorio e non fare riferimento al codice fiscale proprio del rappresentante fiscale.
    Nel quadro C, infine, trovano posto i dati identificativi del rappresentante italiano.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 442 del 2 settembre 2022).


05/09/22