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Iper ammortamento e credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: la firma digitale garantisce certezza della data di emissione dell’attestato di conformità

Come noto, per beneficiare dell’iper ammortamento e maggiorazione relativi ai beni elencati rispettivamente negli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016 l'impresa richiedente è tenuta a produrre, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (art. 1, co. 11, L. n.232/2016).

La suddetta disposizione è stata richiamata anche dalle successive leggi di bilancio che hanno prorogato la disciplina dell'iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali.

La stessa disciplina si applica anche al credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, co. 195, L. n. 160/2019); in particolare, per i beni di costo unitario di acquisizione superiore a 300.000 euro le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla citata L. n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La perizia deve essere acquisita dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione (Circ. AE n. 4/2017).

In seguito, il MISE ha affermato che, in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli effetti dell'iper ammortamento è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d'imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell'impresa (Circ. MISE n. 48610 del 1° marzo 2019).

L’Agenzia delle Entrate, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, ha evidenziato che il principio contenuto nella circolare appena citata possa essere esteso, con i dovuti adattamenti, anche alla fattispecie dell'attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

In tal caso, quindi, ai fini della decorrenza degli effetti dell'agevolazione è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d'imposta si proceda all'emissione di un attestato di conformità, munito di data certa, dal quale risulti la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione; in questa ipotesi, non sarà necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione dell'attestato da parte dell'impresa.

Lo strumento della firma digitale corredata da marca temporale, laddove rispondente ai requisiti previsti dalle norme e dalle regole tecniche vigenti, è idoneo a garantire la certezza della data di emissione, da parte dell'ente di certificazione accreditato, dell'attestato di conformità; l'impresa richiedente dovrà mettere a disposizione degli organi di controllo l'attestato in forma digitale per le opportune verifiche (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 725 del 18 ottobre 2021).


20/10/21