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I registri IVA precompilati dall’Agenzia delle entrate partono dal 1° luglio 2021 per i soggetti trimestrali per opzione

 

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di attuazione del programma di assistenza on line (art. 4, D. Lgs.  n.127/2015).

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate predispone, esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia che adottano la liquidazione periodica trimestrale per opzione le bozze dei registri delle fatture emesse e degli acquisti.

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 l’Agenzia delle entrate per i suddetti soggetti predisporrà anche le bozze di dichiarazione annuale IVA.

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 le bozze precompilate dei documenti saranno predisposte anche per i soggetti trimestrali che adottano il metodo di liquidazione dell’IVA “per cassa”.

La predisposizione non verrà eseguita per:

  • i commercianti al minuto che adottano il metodo della ventilazione,
  • i soggetti che operano in settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali,
  • i soggetti che applicano l’IVA separatamente,
  • i soggetti che aderiscono alla liquidazione IVA di gruppo, che partecipano a un gruppo IVA o che sono sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa,
  • i soggetti che erogano prestazioni sanitarie,
  • gli enti e le P.A. nei cui confronti si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti,
  • i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici o cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

Le bozze dei registri IVA sono alimentate e costantemente aggiornate con le informazioni pervenute all’Agenzia dal primo giorno del mese fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

In particolare, sono utilizzati i dati:

  • delle fatture elettroniche emesse per le quali la data di consegna indicata nella ricevuta inviata dal SdI al trasmittente o la data di messa a disposizione, in caso di impossibilità di recapito, sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento; per le e-fatture emesse verso la P.A. verrà considerata la data di ricezione riportata nella ricevuta di consegna o nell’attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito;
  • delle fatture elettroniche ricevute, consegnate al cessionario/committente in data antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
  • delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, per le quali la data di notifica dell’esito di avvenuta trasmissione sia precedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Altre informazioni sono reperite dai dati delle trasmissioni telematiche dei corrispettivi giornalieri, da quelli delle LIPE relative ai trimestri precedenti, nonché della dichiarazione annuale IVA.

Al fine di consentire la modifica o integrazione delle bozze, l’Agenzia segnala ai soggetti passivi la presenza di operazioni per le quali è stata rilasciata bolla doganale.

Accesso ai documenti con applicativo web

È possibile accedere alle bozze tramite un applicativo web che sarà messo a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.

I soggetti passivi o gli intermediari da questi delegati potranno, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre, convalidare i documenti, ove ritengano che le informazioni proposte dall’Agenzia siano complete, o integrarli, riportando gli elementi richiesti per la registrazione delle fatture (art. 23, D.P.R. n. 633/1972) e per la registrazione degli acquisti (art. 25, D.P.R. n. 633/1972).

Sia nel primo, sia nel secondo caso verrà meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA, fatta salva la tenuta del registro “cronologico” (art. 18, D.P.R. n. 600/1973).

L’obbligo di tenuta dei registri permane per i soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 18, co. 5, D.P.R. n. 600/1973, che, in materia di contabilità semplificata per le imprese minori, dispone che, previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

La visualizzazione e le eventuali modifiche possono essere operate dal primo giorno del mese di riferimento, tuttavia, relativamente al terzo trimestre 2021 (periodo in cui ha inizio il programma sperimentale) tali operazioni potranno essere effettuate soltanto a partire dal 13 settembre 2021.

Successivamente alla convalida o integrazione, che deve essere effettuata con riferimento a entrambi i registri IVA, l’Agenzia delle Entrate elaborerà la bozza della comunicazione della liquidazione periodica, che verrà messa a disposizione dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, insieme al modello F24 per il versamento dell’importo eventualmente dovuto.

La bozza di dichiarazione annuale IVA e il relativo mod. F24 saranno, invece, resi disponibili a partire dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021).


09/07/21