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Fondo perduto perequativo: confermato il termine del 30 settembre 2021 per l'invio delle dichiarazioni dei redditi

Come noto, il decreto “Sostegni-bis” (art. 1, co. 16 - 27, D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021) ha previsto, con finalità perequative, l'erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

  • abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente al 26 maggio 2021 (2019 per i soggetti “solari”);
  • vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inizialmente l'istanza per il riconoscimento del suddetto contributo a fondo perduto poteva essere trasmessa solo con la preventiva presentazione entro il 10 settembre 2021 della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 7 settembre 2021, che stabilisce la proroga dal 10 settembre 2021 al 30 settembre 2021 del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti che intendono trasmettere l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo.


30/09/21