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Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza da COVID-19 - Modelli dichiarativi – Avvertenza dell’Agenzia delle entrate del 27 luglio 2021

Come noto, l’art. 10-bis, co. 1, Dl. n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”) prevede, che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non rilevano ai fini dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (art. 61, TUIR, in materia di deducibilità degli interessi passivi inerenti all’esercizio di impresa, nonché all’art.109, comma 5, TUIR, in materia di spese e di altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi).

L’art. 10-bis, co. 2, del medesimo decreto “Ristori” prevede, inoltre, che la predetta detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19, concernente le misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

L’Agenzia delle entrate con un’apposita avvertenza pubblicata sul proprio sito in data 27 luglio 2021 ha precisato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1-bis del Dl. n. 73/2021 introdotto in sede di conversione (Legge n. 106/2021), è stato abrogato il predetto art. 10-bis, co. 2.

Pertanto, il regime di detassazione generale ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non è più subordinato al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

I soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 446/1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16).

Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).

Resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza.


28/07/21