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Definizione delle liti: con l’adesione il credito IVA, una volta rigenerato, è recuperabile

Come noto, è stata introdotta una definizione delle liti pendenti al 1° gennaio 2023, che, a seconda della situazione processuale esistente al 1° gennaio 2023, causa lo stralcio delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi e il parziale stralcio dell’imposta a seconda dell’andamento del processo; lo stralcio può essere del 60%, dell’85% o del 95% (art. 1, co. 186 e seguenti, L. n. 197/2022, legge di bilancio 2023).

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di “rigenerare” un credito IVA, aderendo alla suddetta definizione delle liti pendenti.

Nella prima fattispecie in esame, l’istante ha ricevuto una richiesta di recupero di un credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione nell’anno 2020 in misura eccedente il limite di 1.000.000 di euro; l’atto è stato tempestivamente impugnato.

L’Agenzia sostiene che le controversie aventi ad oggetto atti di recupero d’imposta indebitamente utilizzati risultano definibili.

Di conseguenza, il contribuente può definire la lite versando un importo pari al 90% del valore della controversia.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il versamento della prima rata o dell’intero importo entro il 30 settembre 2023, ma il perfezionamento è condizionato all’esito del controllo eseguito dall’ufficio e potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione, che può essere notificato entro il 30 settembre 2024.

Il versamento delle somme dovute nell’ambito della definizione agevolata della lite pendente ha il solo fine di definire la controversia instaurata con l’Amministrazione finanziaria.

Il contribuente, se vuole ’’rigenerare’’ il credito IVA da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà procedere al pagamento dell’imposta indicata nell’atto di recupero e rinunciare alla controversia con riferimento alla medesima imposta.

Una volta versata separatamente l’imposta dovuta, sarà possibile la definizione delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda.

Se il contribuente decide di rigenerare il credito Iva con queste modalità, potrà poi riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA/2024 per il periodo d’imposta 2023 l’importo versato corrispondente a quanto recuperato con l’atto. (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 422 del 30 agosto 2023).

Nella seconda fattispecie in esame, una società è subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, nella posizione di un’altra società anche agli effetti IVA.

A seguito della mancata compilazione del quadro VX della dichiarazione annuale IVA, relativo all’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’esonero dalla fideiussione, l’Agenzia delle entrate ha notificato due atti di recupero, riprendendo per ciascuna annualità il credito trasferito dalla controllata alla controllante e da quest’ultima utilizzato in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’IVA di gruppo, per poi essere incorporata dalla controllata.

Anche in questo caso le liti risultano definibili, il perfezionamento della definizione è condizionato all’esito del controllo dell’ufficio, per rigenerare il credito IVA, una volta versata separatamente l’imposta dovuta, è possibile la definizione delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la sola presentazione della domanda.

Poiché la fusione integra sul piano civilistico e fiscale una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata, l’incorporante è legittimata a recuperare il credito IVA una volta ’’rigenerato’’.

L’incorporante deve riportare nel rigo VL40 della propria dichiarazione IVA 2024 per il periodo d’imposta 2023 l’importo del credito IVA riversato corrispondente a quanto recuperato con gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 423 del 30 agosto 2023)


31/08/23