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Definizione agevolata avvisi bonari: chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1 del 16 gennaio 2023

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 1 del 16 gennaio 2023, recante:” Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni”.

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021

Come noto, la legge di bilancio 2023 ha introdotto la definizione agevolata degli avvisi bonari emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non era ancora scaduto al 1° gennaio 2023 ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data (art. 1, co. 153 – 159, L. n. 197/2022).

L’agevolazione consiste nell’applicazione delle sanzioni in misura del 3%, anziché nella misura del 10%.

Con la circolare in esame l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia di definizione agevolata degli avvisi bonari.

Per gli avvisi bonari emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per i quali non sono decorsi all’1.1.2023 i 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento, l’Agenzia delle entrate ha specificato che si tratta delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022.

Il contribuente, che ha già ricevuto un avviso bonario definibile, ha l’onere di versare le somme dovute o la prima rata liquidando autonomamente la sanzione calcolata al 3%, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento (dal 2019 al 2021) e il codice atto relativo alla comunicazione.

La definizione agevolata si applica anche qualora il contribuente, entro lo stesso termine, presenti i chiarimenti (autotutela) e l’Agenzia notifichi successivamente l’avviso bonario rettificato.

In caso di opzione per il pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento (art. 15ter, D.P.R. n. 602/1973) dovuto a:

  • insufficiente versamento delle somme dovute o di una rata per una frazione non superiore al 3%, e, in ogni caso, a 10.000,00 euro;
  • tardivo versamento delle somme dovute o della prima rata non superiore a 7 giorni;
  • tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo (ravvedibili in misura ordinaria).

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena (art. 13, D.lgs. n. 471/1997).

Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023

La definizione agevolata si applica agli avvisi bonari già notificati e riferiti a qualsiasi periodo d’imposta, per i quali sia regolarmente in corso un piano rateale al 1° gennaio 2023: la definizione agevolata non comporta alcuna rimessione in termini in caso di pregressa decadenza dal piano rateale.

Al 1° gennaio 2023 non deve essersi verificata alcuna causa di decadenza ex art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973.In questo caso, la definizione prevede il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive ma con le sanzioni nella misura del 3%.

Anche per questa definizione non è prevista alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

L’Agenzia precisa che per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.

Pertanto, il contribuente dovrà:

  • individuare l’importo delle rate saldate al 31 dicembre 2022;
  • determinare il debito residuo al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3%.

Per determinare tale importo si dovrà:

  1. imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci di dettaglio degli esiti comunicati;
  2. determinare l’importo residuo, rispetto al quale devono essere rideterminate le sanzioni nella misura del 3%, per differenza tra l’importo richiesto con la comunicazione e l’importo versato entro il 31 dicembre 2022.

Il debito residuo con sanzioni ricalcolate al 3%, potrà, quindi, essere ripartito nel restante numero di rate previsto dall’originario piano di rateazione, mantenendo le relative scadenze.

Estensione a 20 rate per i piani di rateazione

Come noto, la legge di bilancio 2023 ha modificato, a regime, dell'art. 3-bis, co. 1, D.lgs. n. 462/1997, per effetto della quale le somme dovute a seguito di:

  • controllo automatizzato delle dichiarazioni (artt. 36-bis, D.P.R. n.600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972);
  • controllo formale (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973)

possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare (in precedenza le somme dovute potevano essere versate in un numero max di 8 rate trimestrali di pari importo o per importi superiori a € 5.000 la rateizzazione era consentita in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo).

Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023: di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.

Foglio di calcolo per determinare i versamenti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un foglio di calcolo per semplificare ai contribuenti la determinazione dell’importo residuo da versare, con sanzioni ridotte, ai fini della definizione agevolata degli avvisi bonari.


23/01/23