Decreto “Omnibus” - Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti – Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Come noto, il c.d. decreto “Omnibus” (art. 2-bis, D.L. n. 113/2024 convertito in L. n. 143/2024) ha introdotto un'indennità di 100 euro, destinata ai lavoratori dipendenti, in presenza di determinati requisiti, che verrà corrisposta in busta paga insieme alla tredicesima mensilità.
Per ottenerla il lavoratore dovrà presentare un’apposita richiesta scritta al proprio sostituto di imposta. Possono richiederla i lavoratori dipendenti con i seguenti requisiti:
- reddito complessivo non superiore a 28mila euro;
- presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio fiscalmente entrambi a carico (dei quali il figlio anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che possegga un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro se di età non superiore a 24 anni),oppure presenza di almeno un figlio a carico in mancanza dell’altro genitore o con genitore che non abbia riconosciuto il figlio e con il contribuente che non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
- imposta lorda relativa ai redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati) d’importo superiore a quello delle rispettive detrazioni spettanti.
Con la circolare in esame, sono state fornite le prime indicazioni sulle condizioni di accesso all’indennità una tantum di 100 euro.
È stato precisato che è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso del 2024, senza che rilevi la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (ad esempio, a tempo determinato o indeterminato) e, inoltre, che sono esclusi dall’ambito applicativo della norma i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, considerato che essa fa riferimento al solo art. 49 del TUIR.
L’importo dell’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e viene riproporzionata in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024.
Al riguardo, i giorni per i quali spetta l’indennità coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta. In ogni caso, nessuna riduzione dell’indennità deve essere effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio, il part-time orizzontale, verticale o ciclico).
Ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre considerare l’ammontare del reddito di riferimento, nonché la quota esente dei redditi agevolati riconosciuta ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza in Italia. Non si considera, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.
Riguardo al nucleo familiare monogenitoriale, viene precisato che questo sussiste qualora, alternativamente, l’altro genitore sia deceduto, non abbia riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio oppure il figlio sia stato adottato da un solo genitore o affidato o affiliato a un solo genitore.
In tali ipotesi, l’indennità spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente; in tal caso l’eventuale situazione di convivenza more uxorio non preclude la spettanza dell’indennità.
Vengono, inoltre, illustrate le ipotesi in cui l’indennità non spetta poiché l’altro genitore convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
Il sostituto d’imposta (pubblico o privato) riconosce l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sussistenza dei relativi requisiti.
In presenza di più figli fiscalmente a carico, si ritiene sufficiente l’indicazione del codice fiscale di un solo figlio.
Se nel corso del 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente, con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare la richiesta all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga l’indennità con la tredicesima mensilità, corredata delle certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
Nel caso in cui, invece, il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore stesso.
Le somme corrisposte sono recuperate dai medesimi sostituti d’imposta sotto forma di credito, da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Successivamente, i sostituti d’imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvedono al recupero del relativo importo.
L’importo dell’indennità è rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi del contribuente ed è computato nella determinazione del saldo IRPEF.
In particolare, è previsto che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale, ovvero non abbia ricevuto l’indennità dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza, lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nel 2025. Ciò vale anche per il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024.
Qualora il lavoratore abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare dell’indennità indebitamente ricevuta.
(Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19 del 10 ottobre 2024)
15/10/24