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Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo: esclusione dal divieto di compensazione per debiti iscritti a ruolo

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (art. 31, co. 1, D.L. n. 78/2010).

Nella fattispecie in esame, una società sottoposta a sequestro giudiziario, avendo maturato il credito d’imposta sui canoni di locazione a uso non abitativo (art. 28, D.L. n. 34/2020), si domandava se il suddetto divieto le impedisse di compensarlo, avendo essa a proprio carico alcuni debiti tributari iscritti a ruolo.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto di compensazione si riferisce esclusivamente ai crediti «relativi ad imposte erariali» qualora si sia in presenza di debiti «iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori», di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento” e la sua violazione comporta una specifica sanzione.

Da tale divieto, come chiarito nella circolare della medesima Agenzia delle entrate n. 13/2011, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione «erario» del modello F24, tra i quali, ad esempio, il credito d’imposta per i canoni di locazione a uso non abitativo.

Il citato art. 31 comma 1, infatti, si prefigge lo scopo di “azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall’anticipazione di imposte da parte dello stesso”; pertanto, il divieto opera essenzialmente per i “crediti d’imposta che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti agevolativi sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di credito «derivante da imposta erariale»”.

Pertanto, poiché il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda ha natura agevolativa, per esso non opera il suddetto divieto di compensazione. (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 331 del 21 giugno 2022).


23/06/22