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Credito d’imposta per l’acquisto di energia: utilizzabile per il pagamento degli acconti con i limiti previsti dalla disciplina agevolativa

Come noto, sono state introdotte delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Il credito d’imposta per l’acquisto di energia è utilizzabile in compensazione nel modello F24, non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni, cioè può eccedere anche i due milioni di euro, per l’utilizzo, dopo il 16 marzo 2023, è richiesta una comunicazione all’Agenzia delle Entrate del quantum del credito stesso, maturato nel 2022.

Il termine per l’utilizzo in compensazione del credito relativo al terzo trimestre 2022 è il 30 giugno 2023.

In nessun caso, ove non utilizzato entro il 30 giugno 2023, dà luogo a rimborso, sia diretto (ossia del residuo non speso), sia indiretto (ad esempio, del versamento d’imposta, risultato poi eccedente rispetto al dovuto, effettuato tramite utilizzo in compensazione del credito stesso).

I crediti d’imposta, relativi al terzo trimestre 2022, possono essere utilizzati, con le suddette limitazioni, per il versamento di acconti e saldi d’imposta (ad esempio l’IRES).

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica, con particolare riferimento al trasferimento al consolidato fiscale e alla possibilità di utilizzare tali crediti in compensazione per il pagamento degli acconti calcolati con metodo previsionale superiore allo storico.

L’Agenzia delle entrate, soffermandosi sul metodo di calcolo degli acconti, pone l’attenzione sul fatto che, per quanto nella normalità dei casi la determinazione con il metodo previsionale risulti inferiore a quella con il metodo storico, non è esclusa l’ipotesi contraria.

Non vi è infatti una preclusione legislativa al versamento dell’acconto calcolato con il metodo previsionale, laddove il relativo ammontare superi quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la legittimità di tale comportamento, in ipotesi di pagamento tramite compensazione avvalendosi del suddetto credito d’imposta, va tuttavia contemperata con i suddetti limiti di tale credito relativo al terzo trimestre 2022, nonché con quelli legislativamente previsti in via generale per la tassazione di gruppo.

Ne consegue che, secondo l’Agenzia delle Entrate, in nessun caso il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, potrà consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30 giugno 2023 (o il 16 marzo 2023 nel caso in cui il contribuente non dia correttamente luogo alla comunicazione richiesta all’Agenzia delle entrate. (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 8 del 10 gennaio 2023)


12/01/23