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Credito d’imposta per il rafforzamento delle imprese – Istituzione codice tributo

Come noto sono previste alcune misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle medie imprese che hanno subito una riduzione dei ricavi in seguito all’emergenza epidemiologica da covid (art. 26, D.l. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio” convertito dalla L. n. 77/2020).

In particolare:

  • un credito d’imposta del 20% per i conferimenti in denaro, che spetta ai soggetti conferenti. Il codice tributo per usufruire del suddetto credito è stato istituito con la risoluzione n. 33 del 14 maggio 2021, “Credito d’imposta per il rafforzamento delle imprese con codice tributo «6942»”.
  • un credito d’imposta commisurato alle perdite delle società, che spetta alle medesime dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020.

Alle società che soddisfano alcune condizioni è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale, nei limiti previsti (art. 26, c. 8, D.l. n.34/2020).

La percentuale è aumentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.

Il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021.

Il D.M. 10 agosto 2020 ha stabilito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta e prevede che:

  • ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • le agevolazioni sono concesse previa presentazione di apposita istanza, secondo l’ordine di presentazione e sino all’esaurimento delle risorse disponibili e possono essere inviate per le società fino al 2 novembre 2021.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo:

“6943”: “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020”.

Il codice tributo deve essere indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, nel formato “AAAA”. L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 46 del 12 luglio 2021).


16/07/21