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Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi – Chiarimenti - Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 23 luglio 2021

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 9 del 23 luglio 2021, recante:” Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti”.

Come noto, la legge di bilancio 2021 (art.1, c. da 1051 a 1063, vedi ns. Fisco news n. 1/2021) ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La nuova disciplina si applica agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e si pone in continuità con il precedente intervento previsto dalla legge di bilancio 2020, nell’ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha introdotto le seguenti novità:

  • l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ai “beni immateriali non 4.0”;
  • la maggiorazione della misura del credito d’imposta applicabile in funzione della tipologia degli investimenti e del periodo di effettuazione;
  • l’aumento del limite massimo di investimenti ammissibili;
  • le regole per la compensazione del credito d’imposta con la finalità di accelerarne la fruizione;
  • la richiesta della perizia asseverata per i beni dell’allegato A e dell’allegato B.

ll cd. decreto “Sostegni bis” ha stabilito che il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro alla stregua di quanto già disposto dal comma 1059 per soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (art. 20, D.L. n. 73/2021, il cd. decreto “Sostegni bis”, convertito dalla L. n. 106/2021)

Con la circolare in esame l’Agenzia delle entrate ha fornito, nella forma di risposte a quesiti, chiarimenti in tema di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, tenuto conto delle suddette novità apportate dalla legge di bilancio 2021.

I principali chiarimenti contenuti nella circolare in esame riguardano:

  • i beni agevolabili, con la conferma che l'agevolazione compete anche per i beni acquisiti in leasing (in base al costo sostenuto dal concedente) e ai beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro;
  • i profili temporali, con la specificazione per cui l'agevolazione compete per i beni acquisiti dal 16 novembre 2020 e, in caso di prenotazione dell'investimento da tale data, opera la disciplina della legge di bilancio 2021 L. 178/2020 e non quella di precedenti agevolazioni, pur se hanno ad oggetto i medesimi beni;
  • l'utilizzo in compensazione, il quale non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi (pur se il credito va indicato nel quadro RU), nè dell'apposizione del visto di conformità sulla stessa;
  • a sorte del credito d'imposta in caso di operazioni straordinarie, con conseguente trasferimento in capo al soggetto avente causa.

Di seguito si analizzano solo alcuni chiarimenti e, data la numerosità dei quesiti, si rinvia al testo della circolare

Modalità di fruizione dell’agevolazione

Per la modalità di fruizione dell’agevolazione, oltre a confermare la possibilità di utilizzare il credito d’imposta residuo oltre il terzo anno, l’Agenzia delle Entrate afferma che è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale:

- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali “ordinari” (non “4.0”) effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;

- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali “ordinari” (non “4.0”) effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

L’utilizzabilità in un’unica quota, quindi, non riguarda né il credito d’imposta per i medesimi investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione dell’agevolazione (art. 1, co. 1055, L. 178/2020), né il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0” (effettuati ai sensi dell’art. 1, commi 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021), per i quali il beneficiario continuerà a fruire del credito in tre quote annuali, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi conseguiti.

L’utilizzo del credito in un’unica quota rappresenta una facoltà e che, nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente utilizzerà il credito in tre quote annuali di pari importo.

Anche nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di fruire del credito d’imposta in un’unica quota, il credito non utilizzato, in tutto o in parte, potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi.

Requisito 5 milioni di euro

Per il requisito dei 5 milioni di euro, in assenza di una precisa disposizione normativa, l’Agenzia afferma che la verifica del limite dimensionale, ai fini della fruizione in un’unica quota del credito d’imposta avente a oggetto investimenti in beni strumentali immateriali “ordinari”, va effettuata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi conseguiti da parte dei soggetti beneficiari nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.


28/07/21