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Credito d’imposta energia III trimestre, ottobre e novembre e dicembre 2022: cessione da comunicare entro il 20 settembre 2023

Come noto, sono state introdotte delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

L’Agenzia delle entrate:

  • con il provvedimento del 30 giugno 2022 ha approvato le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel I e nel II trimestre 2022,
  • con i successivi provvedimenti del 6 ottobre 2022 e del 6 dicembre 2022 ha esteso le citate disposizioni attuative agli ulteriori crediti d’imposta previsti per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022.

La legge di conversione del cd. decreto “Aiuti-quater” (art. 1, L. n. 6/2023) ha prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine originariamente previsto per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, anche da parte dei cessionari, dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi:

  • al terzo trimestre 2022,
  • ai mesi di ottobre e novembre 2022,
  • al mese di dicembre 2022.

Considerata la suddetta modifica normativa, l’Agenzia delle entrate con il nuovo provvedimento del 26 gennaio 2023 ha fissato al 20 settembre 2023 il termine per la comunicazione di cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022 e al mese di dicembre 2022.

Le comunicazioni possono essere già presentate a decorrere dal 26 gennaio 2023.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, con il nuovo provvedimento in esame sono state approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 6 dicembre 2022.

Con specifica risoluzione saranno istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti estesi dall’“Aiuti quater” da parte dei cessionari e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

L’Agenzia delle entrate ricorda che i crediti riconosciuti per il primo e secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica non sono più cedibili. (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2023).


27/01/23