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Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale: cessione terzo trimestre e ottobre - novembre 2022 - Istituzione codici tributo cessionari

Come noto, sono state introdotte delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

L’Agenzia delle entrate:

  • con il provvedimento del 30 giugno 2022 ha approvato le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel I e nel II trimestre 2022,
  • con il provvedimento del 6 ottobre 2022 ha esteso le predette disposizioni attuative anche ai crediti d’imposta a favore delle imprese energivore e non energivore, gasivore e non gasivore per l’acquisto di energia e gas naturale relativi al III trimestre 2022, stabilendo il 22 marzo 2023 come termine per la comunicazione della cessione di tali crediti.

Il cd. decreto “Aiuti-ter” (Dl. n. 144/2022, convertito dalla L. n. 175/2022) ha riconosciuto ulteriori crediti d’imposta per le spese sostenute nei mesi di ottobre e novembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Si tratta, in particolare, dei seguenti crediti:

  1. credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre/novembre 2022) pari al 40% delle spese sostenute;
  2. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022) pari al 40% delle spese sostenute;
  3. credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022) pari al 30% delle spese sostenute;
  4. credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022) pari al 40% delle spese sostenute.

Tutti i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 30 giugno 2023.

In alternativa al suddetto utilizzo in compensazione, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, cioè in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini.

L’ Agenzia delle entrate con il provvedimento del 6 dicembre 2022:

  • ha esteso le disposizioni attuative del predetto provvedimento del 30 giugno 2022 agli ulteriori crediti d’imposta sopra descritti, evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari,
  • ha recepito le nuove scadenze previste dal cd. “Aiuti-quater” (art. 1, co. 3 e 4, Dl n. 176/2022), per l’utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per il terzo trimestre 2022,
  • per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, ha approvato le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il provvedimento del 6 ottobre 2022.

Per i crediti d’imposta energia e gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022 la cessione deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 dicembre 2022 al 21 giugno 2023.

I cessionari devono utilizzare i suddetti crediti d’imposta esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 entro il 30 giugno 2023, utilizzando i seguenti codici tributo, istituiti con apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate:

  • “7733”, denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
  • “7734”, denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
  • “7735”, denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) - art. 1, c. 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”;
  • “7736”, denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) - art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
  • “7737”, denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) - art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

In sede di compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del citato provvedimento del 30 giugno 2022, dovrà essere comunicata entro il 21 giugno 2023.

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022 e Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 73 del 13 dicembre 2022)


15/12/22