Crediti d’imposta energia e gas II trimestre 2023: istituiti i codici tributo per i cessionari
Come noto, sono stati confermati anche per il secondo trimestre 2023, seppur con una riduzione significativa della percentuale di detrazione spettante, i contributi straordinari sotto forma di crediti d’imposta “energetici” (luce e gas) per le imprese.
I citati crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi (art. 4, D.L. n. 34/2023, il cd. decreto “Bollette”, convertito dalla L. n. 56/2023).
Si ricorda che il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2023 ha esteso anche al secondo trimestre 2023 le regole definite dal precedente provvedimento del 30 giugno 2022 per la cessione dei crediti d’imposta spettanti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
L’Agenzia delle entrate ha istituito quattro nuovi codici tributo che consentono ai cessionari di utilizzare i suddetti crediti d’imposta in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:
- “7751” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34;
- “7752” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7753” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7754” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
Il loro posto è nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate precisa che si tratta dei bonus risultanti dalle comunicazioni di cessione inviate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti citati, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione degli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non superi l’importo disponibile per ciascun cessionario, in caso contrario il modello F24 è rifiutato.
Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso la delega di pagamento, con ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 41 del 7 luglio 2023)
10/07/23