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Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022

Come noto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, è stata prevista l’estensione, al mese di dicembre 2022, di tutti i contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dal cd. decreto “Aiuti ter”.

Tali crediti d’imposta maturati per il mese di dicembre 2022 devono essere utilizzati in compensazione con modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi (art. 1, D.L. n. 176/2022, il cd. decreto “Aiuti quater”).

La legge di conversione del cd. decreto “Aiuti-quater” (art. 1, L. n. 6/2023) ha prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine originariamente previsto per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24, anche da parte dei cessionari, dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi:

  • al terzo trimestre 2022,
  • ai mesi di ottobre e novembre 2022,
  • al mese di dicembre 2022.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2023 sono state estese le disposizioni del provvedimento del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti dell’Agenzia delle entrate, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione.

Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei suddetti crediti d’imposta, l’Agenzia delle entrate ha istituito i relativi codici tributo:

 

“7742” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
“7743” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
“7744” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
“7745” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.

 

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 30 gennaio 2023


31/01/23