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Costi relativi alle autovetture centralizzati e riaddebitati alle altre società del gruppo

Con riferimento al trattamento, ai fini della deducibilità e della detraibilità IVA, dei costi sostenuti dalla capogruppo in relazione alle auto aziendali, acquistate per essere messe a disposizione delle controllate, e riaddebitati alle altre società del gruppo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito quanto segue.

Per le imposte sui redditi, le spese sostenute dalla società capogruppo non rientrano nella disciplina dell’art. 164, TUIR, che prevede una deduzione integrale o parziale delle spese relative all'utilizzo dei mezzi di trasporto a motore, a seconda che gli stessi vengano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell' attività propria dell'impresa ovvero con un utilizzo non esclusivo, per la deduzione parziale.

A tale proposito, l'Amministrazione finanziaria ha fornito diversi chiarimenti in merito al significato da riservare alla locuzione utilizzata dal legislatore in riferimento all'utilizzo in modo esclusivo delle autovetture come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

In particolare, si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata come, ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione.

Nella fattispecie in esame le autovetture sono acquistate non per essere utilizzate quali beni strumentali dell’attività della capogruppo, ma per essere messe a disposizione delle società controllate.

Tali costi risulteranno quindi deducibili senza le limitazioni previste dall’art. 164 del TUIR (norma invece applicabile nei confronti delle società controllate, per le quali le autovetture loro assegnate dalla capogruppo costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa), bensì secondo la regola generale prevista dall’art. 109 comma 5 del TUIR, in  base  alla  quale  ''le  spese  e  gli  altri  componenti negativi (...) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi''.

Poiché si può ritenere che la capogruppo faccia un utilizzo esclusivo delle autovetture nell’esercizio d’impresa, è stata ammessa anche la detrazione integrale dell’IVA assolta sulle spese relative a tali veicoli, a condizione che non sussistano limiti derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti o non soggette all’imposta (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 107 del 20 gennaio 2023).


23/01/23