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Contributo di solidarietà temporaneo 2023: istituiti i codici tributo - Rideterminazione contributo straordinario 2022: istituito il codice tributo

Come noto, è stato istituito un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 per i soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, producono, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi.

In particolare, rientrano nella suddetta forma di prelievo:

  • i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni,
  • i soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
  • i soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;
  • i soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (art. 1, co. 115-118, L. n. 197/2022, la cd. legge di bilancio 2023).

Il prelievo solidaristico è determinato applicando un’aliquota pari al 50% sulla quota del reddito complessivo conseguito nel periodo d’imposta antecedente al 1° gennaio 2023, determinato ai fini IRES, che eccede, per almeno il 10%, la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d’imposta precedenti.

In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, ovvero, per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “2716”, denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1946”, denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “8946”, denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Il suddetto contributo deve essere versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 cioè, per i soggetti “solari”, entro il 30 giugno 2023.

Come noto, sono state apportate modifiche al contributo di solidarietà per il 2022 (art. 1, commi 120 e 121, L. n. 197/2022); in particolare, se l’ammontare del contributo risulta:

  • maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell’importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023 con il mod. F24;
  • minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato è utilizzabile in compensazione nel modello F24 a decorrere dal 31 marzo 2023.

Per consentire il versamento o l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle suddette somme, è stato istituito il codice tributo:

  • “2712”, denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 – RIDETERMINAZIONE – art. 1, comma 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”:

  • nella colonna “importi a debito versati”, nel caso in cui l’ammontare del contributo risulti maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022;
  • ovvero nella colonna “importi a credito compensati”, nel caso in cui tale ammontare risulti minore.

(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 15 del 14 marzo 2023)


17/03/23