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Contributo a fondo perduto – Soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro – Presentazione istanza dal 14 ottobre fino 13 dicembre 2021

Come noto, il cd. decreto “Sostegni-bis” (Art. 1, co. 30-bis, Dl. n. 73/2021) ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario con ricavi/compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro (vedi ns. Fisco news n. 74/2021).

In particolare, il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (art. 32, TUIR) nonché ai soggetti con un ammontare di ricavi (art. 85, co. 1, lett. a) e b), TUIR) o compensi (art. 54, co. 1, TUIR) superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Inoltre, tali soggetti devono possedere, oltre al suddetto requisito del livello di ricavi/compensi realizzati, anche gli altri requisiti previsti per il riconoscimento del contributo a fondo perduto del cd. decreto “Sostegni” (art. 1, D.l. n. 41/2021) e/o del contributo “alternativo” del cd. decreto “Sostegni-bis” (art.1, co. 5 – 15, D.l. n. 73/2021).

L’ammontare del nuovo contributo in esame varia a seconda della tipologia.

Per i soggetti che intendono beneficiare esclusivamente del contributo a fondo perduto previsto dal cd. decreto “Sostegni”, l’ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

In tal caso spetterà anche il contributo “automatico” previsto dal decreto “Sostegni-bis” (Art. 1, co. 1-3, Dl. n. 73/2021) alle condizioni e con le modalità previste per il suo riconoscimento.

Per i soggetti che intendono, invece, beneficiare del contributo “alternativo” previsto dal decreto “Sostegni-bis”, questo è determinato:

  • nel caso in cui gli interessati beneficino anche del contributo “Sostegni”, applicando la percentuale del 20 per cento al valore della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020. In tal caso, non viene riconosciuto il contributo automatico (Art. 1, co. 1-3, Dl. n. 73/2021);
  • nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo “Sostegni”, applicando la percentuale del 30 per cento al valore della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.

L’importo di ogni singolo contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

Con il presente provvedimento, l’Agenzia delle entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto in esame, approvando altresì il modello, le relative istruzioni e il software di compilazione.

Le istanze per i contributi a fondo perduto in esame possono essere presentate dal 14 ottobre al 13 dicembre 2021 esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

In caso di errore, è possibile presentare entro il 13 dicembre 2021 una nuova istanza in sostituzione di quella precedente, se non sia stato già eseguito il mandato di pagamento dei contributi o non ne sia stato comunicato il riconoscimento, in caso di scelta di utilizzo degli stessi come credito d’imposta.

L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale ai contributi.

L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, deve contenere la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in esame (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), dell’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel corso degli anni 2019 e 2020, dell’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei periodi 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021, l’Iban del conto corrente su cui ricevere l’accredito e il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione, la firma.

L’istanza deve contenere, inoltre, le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro temporaneo aiuto di Stato”.

Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale dei contributi come accrediti sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza. Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente

L’Agenzia delle entrate effettua i controlli sul contenuto dell’istanza e, in caso di esito positivo, comunica l’avvenuto mandato di pagamento dei contributi (o il riconoscimento dei contributi nel caso di opzione per il credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, cui potrà accedere il richiedente o l’intermediario delegato; nella stessa area è comunicato l’eventuale scarto della domanda e i motivi del rigetto.

Se l’attività di controllo dei requisiti svolta dall’Agenzia delle entrate evidenzia che i contributi erano in tutto o in parte non spettanti, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, quest’ultima procede alle attività di recupero, irrogando le relative sanzioni (art. 13, co. 5, D.lgs. n. 471/1997) e gli interessi (art. 20, Dpr n. 602/1973).

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare il ravvedimento operoso (art. 13, D.lgs. n. 472/1997).

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 13 ottobre 2021)

Istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto

Istruzioni per la compilazione


18/10/21