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Contributo a fondo perduto – Decreto “Sostegni”: l’Agenzia delle Entrate corregge le indicazioni per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019

Come noto, al fine di sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19”, il cd. Decreto ”Sostegni“ (D.L. n. 41/2021) prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Con il provvedimento in esame, l’Agenzia delle entrate ha corretto quanto contenuto nel provvedimento del 23 marzo 2021 con riferimento al calcolo del contributo per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, eliminando dal § 2.4, seconda alinea, del provvedimento 23 marzo 2021 e dalle istruzioni per la compilazione dell’istanza, la locuzione “negativa ma inferiore al 30 per cento”.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

Per tali soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

In ogni caso restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l'ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.

Restano altresì ferme le altre istruzioni già contenute nel precedente provvedimento e riprodotte integralmente nel testo corretto.

Si ricorda infine che, non essendo previste erogazioni automatiche come per i precedenti contributi del cd. D.L. “Ristori”, la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che intendono beneficiare del contributo e che soddisfano i requisiti richiesti. 

Presentazione dell’istanza

Si ricorda che da oggi, 30 marzo 2021, è aperto il canale sul portale Fatture e corrispettivi per l’invio delle richieste per il suddetto contributo a fondo perduto.

L’istanza va trasmessa solo in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2021).

Ulteriori precisazioni

Si è in attesa di un’annunciata nota dell’Agenzia delle Entrate che dovrà chiarire alcune problematiche in ordine all’applicazione del contributo in esame. Ci si riserva di tornare sull’argomento con apposite note di approfondimento.


30/03/21