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Cessione del ramo azienda: anche l’avviamento concorre alla determinazione della plusvalenza

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di cessione dell'unico ramo azienda e deduzione del residuo valore fiscale dell'avviamento.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato; concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso (art. 86, TUIR).

Nell'ipotesi di cessione a titolo oneroso, pertanto, concorre a formare la plusvalenza la differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato dei beni, ivi compreso il valore fiscale dell'avviamento nel caso di trasferimento d'azienda.

L’avviamento, al pari degli altri beni che compongono l'azienda, assume rilevanza nella determinazione della plusvalenza, concorrendo a determinarla in misura pari al residuo valore fiscale. (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 109 del 20 gennaio 2023).


23/01/23