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Bozze dei registri IVA: estensione del periodo sperimentale al 2023 e dei soggetti interessati

Come noto, è stato previsto, in dipendenza della grave crisi pandemica che ha determinato difficoltà di adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica, il rinvio dei termini per la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate, in forma sperimentale, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA precompilate.

In particolare, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione:

  • a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 (anziché dal 1° gennaio 2021), le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA,
  • a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 (anziché dal 1° gennaio 2021) la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Sono destinatari del servizio tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia (art.4, D.lgs. n.127/2015 come modificato dall’art. 1, co. 10, D.L. n. 41/2021, il cd. decreto “Sostegni”).

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento dell’8 luglio 2021:

  • ha individuato le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti sopra elencati, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati,
  • ha circoscritto l’ambito ai soli operatori economici che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA per opzione e, dal 2022, a coloro che, possedendo i medesimi requisiti adottano il regime IVA “per cassa”.

L’Agenzia delle entrate, con il nuovo provvedimento del 12 gennaio 2023 in esame, a decorrere dai documenti IVA relativi all’ultimo trimestre 2022 (registri e LIPE) e dalla dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2022, ha ampliato l’ambito soggettivo, con l’inclusione dei seguenti operatori IVA precedentemente esclusi:

  • i soggetti “trimestrali speciali” o “per natura” (art. 74, co. 4, D.P.R. n. 633/1972);
  • i soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
  • i soggetti che applicano metodi specifici di determinazione dell’imposta ammessa in detrazione (i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, le aziende di agriturismo, le associazioni operanti in agricoltura, le aziende di enoturismo o le aziende oleoturistiche).

I soggetti destinatari del servizio possono accedere alla bozza della dichiarazione annuale IVA relativa alle operazioni effettuate a partire dallo scorso 1° gennaio 2022 e ai relativi servizi di pagamento, anche se i registri delle fatture e degli acquisti non sono stati convalidati o integrati.

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, le bozze delle LIPE e il servizio per il pagamento delle somme che risultano dovute, verranno rese disponibili anche qualora i destinatari del servizio non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione di tutti i registri IVA relativi al trimestre di riferimento.

Restano valide le altre disposizioni contenute nel citato provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2022, cioè la modalità di accesso all’applicativo, la modalità e i termini per la convalida dei registri, ecc.

A decorrere dal 10 febbraio 2023 i soggetti interessati potranno accedere alla bozza del modello IVA 2023 relativo al periodo d’imposta 2022.

Sono ancora esclusi dal programma di assistenza on line i commercianti al minuto che adottano la ventilazione dei corrispettivi, i soggetti che partecipano a un gruppo IVA o aderiscono all’IVA di gruppo, le Pubbliche amministrazioni e, più in generale, coloro che liquidano mensilmente l’imposta (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023).


23/01/23