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Bonus pubblicità per gli investimenti sulla stampa e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali: approvato l’elenco dei soggetti beneficiari

Come noto, l’agevolazione per gli investimenti pubblicitari spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, come modificato da ultimo dall’art. 1, co. 608, L. n. 178/2020, la cd. legge di bilancio 2021).

In particolare, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Per l’accesso al credito d’imposta in esame per gli anni 2021 e 2022 è previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia degli investimenti:

  • solo per gli investimenti sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione;
  • per gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente (si applica la normale disciplina prevista dall’art. 57-bis, co. 1-bis, D.L. n. 50/2017).

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che il 25 marzo 2021 è stato adottato il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2020.

Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco costituiscono gli importi potenzialmente fruibili, a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, secondo quanto stabilito dalla normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis e dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Per i soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000 il credito d’imposta può essere fruito mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva.

Controlli e revoche del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata dalla Guardia di Finanza.


29/03/21