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Bonus edilizi: chiarimenti su cessione credito e sconto in fattura – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 27 del 7 settembre 2023

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 27 del 7 settembre 2023, recante:” Modifiche apportate dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e altre disposizioni in tema di bonus edilizi”.

Con la circolare in esame l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dal D.L. n. 11/2023 convertito dalla L. n. 38/2023 (il cd. decreto “Cessioni”), che ha introdotto misure urgenti in materia di cessione dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi.

Di seguito, si illustrano, in sintesi, le principali novità normative contenute nella suddetta circolare, rinviando per un esame completo al seguente link.

Le deroghe

Come noto, a decorrere dal 17 febbraio 2023 in relazione agli interventi sotto elencati non è consentito l’esercizio delle opzioni per

  • il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura);
  • la cessione del credito d'imposta.

Gli interventi interessati sono quelli relativi:

  • al recupero del patrimonio edilizio;
  • all’efficienza energetica;
  • all’adozione di misure antisismiche;
  • al “bonus facciate”;
  • all’installazione di impianti fotovoltaici;
  • all’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
  • al “Superbonus” del 110%.

In sede di conversione, in aggiunta alle fattispecie sopra elencate escluse dal suddetto blocco, sono state introdotte ulteriori fattispecie.

In particolare:

  • gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione del 75% (art. 119-ter, DL. n. 34/2020);
  • gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo e non sono già iniziati i lavori alla data del 17 febbraio 2023, qualora, a quella data, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. In assenza di acconti versati, la data antecedente della stipula dell’accordo (ovvero dell’avvio dei lavori) deve essere autocertificata sia dal cedente/committente sia dal cessionario/prestatore;
  • a condizione che prima della data di entrata in vigore del cd. decreto “Cessioni” sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per eseguire i lavori, gli interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali (art. 16-bis, co. 1, lett. d, TUIR), quelli riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro diciotto mesi provvedono all’alienazione o assegnazione dell’immobile (art. 16-bis, co. 3, TUIR), nonché gli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2023 4 1, 2 e 3, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico (art. 16, co. 1-septies, DL. n. 63/2013).

Considerato il generale divieto di opzione, l’Agenzia delle entrate chiarisce che lo sconto in fattura e la cessione del credito risultano ancora possibili:

  • per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche,
  • per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:
    • presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni,
    • adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni,
    • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Responsabilità solidale del cessionario del credito

La circolare in esame chiarisce anche il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, analizzando le ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa.

Salvo la prova del dolo, il cessionario del credito d’imposta non concorre nella colpa grave qualora dimostri, congiuntamente, di aver acquisito il credito d’imposta e di essere in possesso della documentazione elencata al comma 6-bis dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”.

Il mancato possesso della documentazione non è, di per sé, indice di un coinvolgimento del cessionario per dolo o colpa grave, conservando quest’ultimo la possibilità di fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.

Remissione in bonis

Il decreto “Cessioni” ha individuato due nuove ipotesi in cui è possibile avvalersi della remissione in bonis.

La prima ipotesi (articolo 2-ter) opera in caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022.

In tal caso, se il contribuente intende beneficiare della detrazione, l’invio dell’asseverazione è possibile entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione.

Qualora, invece, il contribuente intenda optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, l’asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione.

La seconda ipotesi (articolo 2-quinquies) di remissione in bonis opera nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023, poiché a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma.

In tal caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione, cioè il 30 novembre 2023.

La circolare detta le istruzioni, inoltre, su modalità e tempistiche per il versamento dell’importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva previsto ai fini del perfezionamento della remissione in bonis

La sanzione di 250 euro deve essere versata per ciascuna comunicazione non trasmessa nei termini.

Se questo non è stato fatto, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, in relazione alle spese sostenute nel 2022 per le quali la comunicazione doveva essere trasmessa entro il 31 marzo 2023, è possibile versare le ulteriori sanzioni entro il 30 novembre 2023.


13/09/23