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Aiuti di Stato da indicare nei modelli dichiarativi 2021: FAQ dell’Agenzia delle entrate

In materia di detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza da COVID-19 l’Agenzia delle entrate, con apposite FAQ pubblicate sul proprio sito internet in data 28 luglio 2021, ha chiarito alcuni aspetti riferiti alla compilazione dei prospetti degli aiuti di Stato per i modelli REDDITI e IRAP.

Di seguito si riportano le FAQ dell’Agenzia delle entrate:

In presenza dei codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28 (contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate), indicati nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi, nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS non deve essere riportato l’importo accreditato al contribuente in quanto tale dato è conosciuto dall’Agenzia e quindi recuperabile per la sua registrazione nel RNA. Corretto?

Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia non consente l'indicazione nel prospetto aiuti di Stato dell'importo dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia in quanto il dato non è necessario perché recuperabile.

In presenza di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, al fine di stabilire in quale periodo effettuare l’annotazione nel prospetto aiuti di Stato, si può fare riferimento alla data dell’accreditamento?

Si conferma che per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilazione del prospetto aiuti occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo.

Per i crediti d’imposta da indicare nel prospetto aiuti di Stato, l’importo dell’aiuto è pari al dato del credito maturato indicato nel quadro RU?

Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia "ribalta" in automatico l'importo dei crediti d'imposta considerati aiuti di Stato, per quanto maturato, nel prospetto aiuti di Stato.

Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l’indennità pari a 600 euro erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato.

Si conferma che tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate occorre indicare anche il risparmio d’imposta?

Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia non va riportato alcun importo nel prospetto aiuti di Stato, neppure il risparmio d’imposta conseguente alla loro detassazione.

Si chiede se il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. n. 34/2020 e il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 D.L. n. 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel mod. IRAP, nonché nel quadro RU.

I predetti crediti d’imposta non vanno indicati nel quadro RE e neppure nel modello IRAP ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d’imposta derivante dagli stessi.

Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

Dalla lettura delle istruzioni del quadro RU sembra emergere un diverso trattamento, dal punto di vista della nozione di “aiuto di Stato”, del credito d’imposta botteghe e negozi e del credito d’imposta locazioni. Per il primo, infatti, nel modello Redditi PF non vi è alcun cenno alla compilazione del prospetto aiuti di Stato del quadro RS. Viceversa, per il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 D.L. 34/2020, nelle istruzioni si legge che “il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401”. In base a quanto sopra riportato è pertanto corretto concludere che il credito d’imposta botteghe e negozi non deve essere incluso nel prospetto aiuti di Stato (in cui non è peraltro prevista alcuna codifica dedicata a tale credito), contrariamente al credito d’imposta locazioni? Medesime questioni si pongono per altri crediti d’imposta. Ad esempio, per il credito d’imposta per le spese di sanificazione ex art. 125 D.L. n. 34/2020 le istruzioni al quadro RU non rimandano alla compilazione del prospetto aiuti di Stato, mentre tale rinvio è presente per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. n. 34/2020.

Il credito d’imposta botteghe e negozi (art. 65 del D.L. n. 18 del 2020) e il credito d’imposta spese di sanificazione (art. 125 del D.L. n. 34 del 2020) non sono stati qualificati aiuti di Stato dalla norma istitutiva, non ravvisandosene gli estremi, e, pertanto, non vanno riportati nel relativo prospetto presente nel quadro RS.


30/07/21