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Richiesta riesame domande indennità Covid-19

L’articolo 10 del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), prevede la concessione di un’indennità pari a 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattati dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

  • lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

L’Inps, con messaggio n. 2564 del 9 luglio c.a., in merito alla citata indennità, ha fornito le istruzioni per la richiesta di riesame delle istanze respinte per mancato superamento dei controlli sui requisiti normativamente previsti.

 

L’Istituto ha chiarito la possibilità di produrre un supplemento di istruttoria - entro 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio in esame (ossia entro il prossimo 29 luglio) ovvero entro 20 giorni dalla notizia della reiezione, se successiva al 9 luglio 2021, data di pubblicazione del messaggio, attraverso i seguenti canali:

  • sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda, nel link "Esiti";
  • casella di posta riesamebonus600.nomesede@inps.it della Struttura territoriale di competenza.

La domanda di accesso all’indennità si intenderà definitivamente respinta, in assenza di integrazione documentale.

 

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16/07/21