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NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità

L’Inps, con circolare 32 del 20 marzo c.a., fornisce indicazioni in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, di cui agli articoli 27- bis (congedo di paternità obbligatorio) e 28 (congedo di paternità alternativo) del D.lgs n. 151/2001.

 

Il D.Lgs. n. 105/2022 ha apportato modificazioni al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001), introducendo l’articolo 27-bis, “Congedo di paternità obbligatorio, nonché, modificando il comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico.

 

Pertanto, in ragione delle modifiche introdotte, finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151/2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

 

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21/03/23