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Istruzioni Inps sulla fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena o se l’attività didattica o educativa in presenza sia sospesa

L'Inps, con circolare n. 96 del 5 luglio c.a., ha fornito le istruzioni circa il diritto alla fruizione del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria, introdotto dalla Legge 6 maggio 2021, n. 61, in sede di conversione in legge del Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30.

 

Il congedo in modalità oraria è fruibile solo a decorrere dal 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della richiamata legge di conversione e fino al 30 giugno 2021.

 

Le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione in modalità oraria del congedo antecedenti alla data di presentazione delle stesse, purché le domande siano relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato.

 

L’introduzione della modalità oraria di fruizione del “Congedo 2021 per genitori” non ha modificato le regole e la misura dell’indennizzo del congedo stesso previste dall’articolo 2 del Decreto-Legge n. 30/2021.

 

Pertanto, il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 151/2001.

 

Il congedo in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata.

 

Ne consegue che la fruizione oraria del congedo di cui trattasi è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del “Congedo 2021 per genitori” con modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore.

 

La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

 

Sono invece compatibili due richieste di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.

 

La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è inoltre possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

 

Altresì, il congedo in modalità oraria è:

  • incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
  • compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
  • compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore;
  • compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del D.Lgs n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
  • compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.Lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

In attesa dei necessari aggiornamenti informaticiè possibile fruire del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria presentando la relativa richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzando successivamente la medesima, inoltrando l’apposita domanda telematica all’INPS, non appena questa sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto.

 

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12/07/21