• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Indicazioni Inps sul contratto di espansione

L’Inps, con circolare n. 48 del 24 marzo c.a., fornisce chiarimenti in merito alla disciplina del contratto di espansione di cui all’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2021, la quale ha esteso, l’ambito di applicazione prevedendo l’abbassamento della soglia di accesso che, per il 2021, potrà essere applicato anche alle aziende con più di 500 dipendenti (in luogo dei 1000 previsti dalla normativa previgente).

 

Tale tetto si riduce ulteriormente a 250 dipendenti nel caso in cui i datori di lavoro che ricorrono al contratto di espansione accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile, non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

 

Le aziende, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, possono avviare, una procedura di consultazione per la stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. 

 

Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro che deve avvenire entro il 30 novembre 2021 nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’Inps.

 

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

 

Il datore di lavoro dovrà presentare una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità dell’obbligo di versamento della prestazione ed è tenuto a versare mensilmente all'Inps la provvista per la prestazione, nonché la relativa contribuzione figurativa, ove dovuta.

 

In assenza del versamento mensile della provvista l'Inps non è tenuto a erogare le prestazioni.

 

In merito alla possibilità di cumulo dell’indennità mensile con eventuali redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale, la norma non prevede specifiche disposizioni e l’Istituto precisa che, ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia, non provvederà a modificare l’importo dell’indennità mensile in caso di percezione di redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa.

 

Apri link


26/03/21