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Contribuzione dovuta in applicazione dell’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento

L’Inps, con circolare n.137 del 17 settembre c.a., ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento (Legge n. 92/2012, art. 2, c. da 31 a 35).

 

Il massimale NASPI, che rappresenta la base di calcolo per determinare la misura del contributo dovuto, è annualmente determinato e comunicato dall’Istituto con apposita circolare, che per l’anno 2021 è pari a 1.334,40 euro.

 

Inoltre, da recenti controlli sulle banche dati dell’Istituto è emerso che la modalità di calcolo del contributo del c.d. ticket di licenziamento, nel corso degli anni, non è sempre avvenuta conformemente al disposto dell'articolo 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, non essendo stata correttamente valorizzata la base di calcolo del contributo, pari all'importo del massimale annuo AspI/NASpI.

 

Ciò ha determinato che alcune aziende hanno versato importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzioni di rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza dell’ASpI.

 

Per le interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute a decorrere dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI, invece, il contributo versato dalle aziende risulta in taluni casi di importo inferiore a quello dovuto.

 

L’Inps fornirà con apposito messaggio le indicazioni per la regolarizzazione delle citate posizioni.

 

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29/09/21