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Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali. Nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione

L’Inps, con circolare n. 113 del 28 luglio c.a., fornisce nuove indicazioni riguardo alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione sancito con la sentenza n. 14257/2019 e consolidatosi, da ultimo, con la sentenza n. 5541/2021, in applicazione del disposto di cui al comma 8 dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995.

 

A seguito del mutato orientamento giurisprudenziale, la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all’effettiva attività svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell’iniziale inquadramento ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 335/1995.

 

Pertanto, ai fini della variazione di classificazione dei datori di lavoro, i provvedimenti dell’Istituto successivi alla data del 24 maggio 2019, in ragione del consolidarsi del nuovo orientamento giurisprudenziale, dovranno basarsi sul presupposto che l’omessa comunicazione del datore di lavoro circa i mutamenti dell’attività svolta non potrà essere più equiparata all’inesatta dichiarazione (per cui non potrà più rilevare ai fini dell’adozione di un provvedimento di variazione di classificazione con efficacia retroattiva).

 

La retroattività degli effetti della variazione di classificazione, di cui al comma 8 dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995, verrà ad esistenza soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese, come sopra riportato, esclusivamente in fase di iniziale inquadramento.

 

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29/07/21