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Tassi soglia antiusura

Tassi soglia antiusura - III TRIMESTRE 2013

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore nel terzo trimestre 2013.
Tale tabella è redatta sulla base del decerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28.6.2013).
Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011), i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.    Tabella

Tassi soglia antiusura - IV TRIMESTRE 2013

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore nel quarto trimestre 2013 (1° ottobre - 31 dicembre 2013).
Tale tabella è redatta sulla base del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28.9.2013).
Per il calcolo dei tassi soglia (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011), itassi medi rilevati devono essere aumentari di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio nonnpuò essere superiore a 8 punti percentuali.  Tabella

Tassi soglia antiusura - I TRIMESTRE 2014

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2014.
Tale tabella è redatta sulla base del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/12/2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale m. 330 del 23.12.2013).
Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011), i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine dui ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tesso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.   Tabella

Tassi soglia antiusura - II TRIMESTRE 2014

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2014.Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.3.2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 29.3.2014).Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011), i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.Tabella

Tassi soglia antiusura - III TRIMESTRE 2014

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2014. Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25.6.2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.148 del 28.6.2014). Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011), i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.       Tabella

Tassi soglia antiusura - IV TRIMESTRE 2014

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014.Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 settembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1.10.2014).Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Tabella

Tassi soglia antiusura - I TRIMESTRE 2015

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2015.Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  24 dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301  del 30.12.2014).
Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi
medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Tabella

Tassi soglia antiusura - II TRIMESTRE 2015

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2015.Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  26 marzo 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74  del 30.3.2015).Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011,  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Tabella

Tassi soglia antiusura - III TRIMESTRE 2015

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2015. Tale tabella è redatta sulla base del decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  19 giugno 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del 26 giugno 2015). Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.  Tabella 

Tassi soglia antiusura - IV TRIMESTRE 2015

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015. Tale tabella è redatta sulla base del decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  24 settembre 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015). Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.  Tabella 

Tassi soglia antiusura - I TRIMESTRE 2016

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2016.

Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  21 dicembre 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 29.12.2015).

Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Tabella

Tassi soglia antiusura - II TRIMESTRE 2016

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2016.

Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  24 marzo 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 30.03.201).

Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Tabella

Tassi soglia antiusura - III TRIMESTRE 2016

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2016.

Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  24 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30-6-2016).

Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Tabella

Tassi soglia antiusura - IV TRIMESTRE 2016

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  26 settembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29-9-2016).

Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Tabella

Tassi soglia antiusura - I TRIMESTRE 2017

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2017. 

Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  22 dicembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30-12-2016).

Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Tabella

Tassi soglia antiusura - II TRIMESTRE 2017

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2017.

Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  27 marzo 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 31-3-2017).

Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Tabella

Tassi soglia antiusura - III TRIMESTRE 2017

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2017.

Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  27 giugno 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30-06-2017).

Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Tabella

Tassi soglia antiusura - IV TRIMESTRE 2017 

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017.

Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  25 settembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 229 del 30-09-2017).

Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Tabella

Tassi soglia antiusura - I TRIMESTRE 2018

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2018.

Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  21 dicembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30-12-2017).

Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.  Tabella

 

Tassi soglia antiusura - II TRIMESTRE 2018

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2018.

Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  28 marzo 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 31-03-2018).

Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.  Tabella

 

Tassi soglia antiusura - III TRIMESTRE 2018

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2018.

Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  27 giugno 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 150 del 30-06-2018).

Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.  Tabella

 

Tassi soglia antiusura - IV TRIMESTRE 2018

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018.

Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  27 settembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 227 del 27-09-2018).

Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.  Tabella

 

Tassi soglia antiusura - I TRIMESTRE 2019

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2019.

Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  21 dicembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 28-12-2018).

Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.  Tabella

 

Tassi soglia antiusura - II TRIMESTRE 2019

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1°aprile al 30 giugno 2019.

Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  25 marzo 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 30-03-2019).

Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Tabella

 

Tassi soglia antiusura - III TRIMESTRE 2019

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1°luglio al 30 settembre 2019.

Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  25 giugno 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 26-6-2019).

Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Tabella

 

Tassi soglia antiusura - IV TRIMESTRE 2019

Si riporta in allegato la tabella relativa ai tassi soglia anti-usura in vigore per il periodo che va dal 1°ottobre al 31 dicembre 2019.

Tale tabella è redatta sulla base del  decreto del  Ministero dell'Economia e delle Finanze del  28 settembre 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 28-09-2019).

Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato  dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011),  convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Tabella

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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