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Movida: a Milano, dal 30 agosto al 28 settembre - dalle 22 alle 6 - vietato vendere bevande in bottiglia, in contenitori di vetro e lattine

Il provvedimento si applica per: Duomo; Arco della Pace, Ticinese/Darsena, /Navigli/Tortona, Nolo, Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera, Isola, Lazzaretto, Melzo, Sarpi, Bicocca, Leonardo Da Vinci e 5 vie

Il Comune di Milano ha emanato un'Ordinanza Sindacale che introduce specifiche limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della movida, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza urbana, il decoro e la vivibilità degli spazi pubblici. 

L'ordinanza sarà in vigore dalle ore 00:01 di domenica 30 agosto 2026 alle ore 24:00 di lunedì 28 settembre 2026, fermo restando il rispetto degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche previsti dalla normativa nazionale e dalle ulteriori ordinanze comunali vigenti. 

Riguarda le seguenti aree:

1) Area Duomo;

2) Area Arco della Pace;

3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;

4) Area Nolo;

5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;

6) Area Isola;

7) Area Lazzaretto;

8) Area Melzo;

9) Area Sarpi;

10) Area Bicocca;

11) Area Leonardo Da Vinci;

12) Area Cinque Vie.

 

Il provvedimento prevede:

  • Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della “MOVIDA”, come meglio definite negli elenchi e nelle planimetrie allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere, somministrare o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente o a scopo promozionale, qualsiasi bevanda in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina. 

 

  • Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di qualsiasi bevanda previa spillatura (alla spina) o mescita;

 

  • Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, fatto salvo il vigore di altri divieti e prescrizioni, resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l’uso del vetro per la somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei locali dei pubblici esercizi con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine. Tale possibilità viene anche consentita in altre strutture (plateatico) con il servizio al tavolo, fatto salvo l'osservanza degli orari in cui vige il divieto di utilizzare il plateatico previsto dalle ordinanze n. 41/2021, n. 29/2026 e n. 30/2026 (Ordinanze Movida).
25/08/26
Categoria: Area media

Tipologia: Milano Provincia

 
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