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Convertito in Legge il Decreto "Cura Italia": misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese

E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile - Supplemento ordinario, la Legge 24 aprile 2020 n. 27, che converte in legge il decreto legge n. 18/2020, noto come Decreto "Cura Italia". 

La legge di conversione contiene anche le disposizioni già emanate con i decreti legge n. 9/2020, n. 11/2020 e n. 14/2020 che conseguentemente non verranno convertiti e sono abrogati, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e degli effetti prodottisi, nonchè dei rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge. 

La conversione in legge ha apportato alcune modifiche al testo iniziale del D.L. 9/2020 in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali. 

Di seguito le modifiche più rilevanti. 

Art.19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Il comma 1 dell’art. 19, nella nuova formulazione, meglio definisce il termine finale delle integrazioni salariali ordinarie COVID-19, che possono essere fruite “per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020”. 

Viene riformulato il comma 2 che non prevede più la procedura preventiva di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori

Pertanto i datori di lavoro possono presentare direttamente all'INPS la domanda di concessione della CIGO o dell'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale - FIS. 

Vengono aggiunti nuovi commi che confermano la previsione contenuta nel decreto legge n. 9/2020 relativamente ai datori di lavoro con unità produttive nella c.d. “zona rossa” ex DPCM 1° marzo 2020 - allegato 1, nonché per i datori che hanno alle dipendenze lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, i quali possono chiedere tre mesi aggiuntivi di CIGO o di assegno ordinario FIS. 

Art.19-bis - Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

Si tratta di un nuovo articolo che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica, consente ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali ordinari o in deroga di prorogare o rinnovare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, nonostante l’attivazione di tali ammortizzatori.  

Ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, c.1, lettera c) del decreto legislativo 81/15. 

Non sono invece previste deroghe all'obbligo di indicare una causale in caso di rinnovo o di proroghe oltre i 12 mesi. 

In caso di rinnovo di contratto, il nuovo articolo deroga alla previsione di osservare il c.d. "stop and go" di 10 o 20 giorni se il contratto a termine ha una durata superiore a 6 mesi. 

Art. 22 - Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga

Alla previsione già contenuta nel D.L. 9/2020 relativa alla non necessità dell'accordo sindacale per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, viene aggiunta l'esenzione anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 Vengono confermate la previsione del D.L. 9/2020 relative ai datori di lavoro:

  • con unità produttive nei comuni della c.d. “zona rossa” ex DPCM 1°marzo 2020 - allegato 1, nonché per coloro che hanno alle dipendenze lavoratori residenti o domiciliati in tali Comuni, che possono chiedere la cassa in deroga per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020;
  • con unità produttive situate nelle regioni Lombardia, Venero ed Emilia Romagna nonchè per coloro che, pur non avendo unità produttive in tali Regioni, hanno lavoratori ivi residenti o domiciliati, che possono richiedere trattamenti aggiuntivi di cassa integrazione in deroga per un periodo non superiore a quattro settimane. 

Per tutti gli altri interventi in materia di lavoro, si rinvia al precedente numero 28/2020 di Lavoronews.

Legge n. 27/2020

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E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato contestualmente in vigore, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – varato nel pomeriggio del 16 marzo dal Governo – recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse alla emergenza epidemiologica COVID-19” (cd decreto “Cura Italia”).

Il provvedimento – con un impegno finanziario di circa 25 miliardi di euro (pari all’1,4 per cento del PIL), ossia tutto l’indebitamento netto autorizzato dal Parlamento - rappresenta, insieme al recente decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, attualmente all’esame del Senato per la conversione in legge, un primo tassello del piano di azione del Governo per contrastare gli effetti della crisi epidemiologica sul piano economico e sociale.

Le misure adottate - che offrono una prima, ma certo non sufficiente risposta alle istanze formulate dalla Confcommercio al Governo in queste settimane.

Tra le misure di sostegno ad occupazione e lavoratori dipendenti si evidenziano:

  • l’estensione “universale” degli ammortizzatori sociali
  • i congedi per famiglie
  • il “premio” per i dipendenti.

Quanto agli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi è prevista la sospensione per i settori individuati dal provvedimento come particolarmente colpiti dall’emergenza (turismo e pubblici esercizi, trasporto passeggeri e trasporto merci, imprese culturali, etc.), dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile.

Alleghiamo una sintesi dei contenuti delle principali disposizioni di interesse, con riserva di tornare sui temi di maggiore interesse con successivi approfondimenti.

Decreto Legge n. 18/2020
Nota Confcommercio


 
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